Pensione di anzianità: definizione
Il nuovo sistema si fonda essenzialmente su due pilastri: la previdenza obbligatoria e la previdenza integrativa. La prima, basata su un nuovo sistema di calcolo, erogherà una rendita pensionistica rapportata al valore dei contributi versati in tutta la vita di lavoro, mentre la previdenza integrativa, cui il lavoratore potrà decidere di aderire, è destinata ad assicurare il mantenimento del livello economico raggiunto nell’ultimo periodo di lavoro.
Il principale Ente Nazionale che gestisce la previdenza sociale è l'INPS. La previdenza integrativa è invece basata sul sistema di capitalizzazione ed è realizzata da istituti assicurativi privati.
Nello specifico, la pensione di anzianità spetta quando ricorrono determinate condizioni, prima del raggiungimento dell’età pensionabile stabilita per la pensione di vecchiaia. La legge 335/1995 ha arrecato rilevanti innovazioni alla pensione di anzianità, stabilendo, tra le altre cose, non solo due fasi (l’una transitoria e l’altra a regime dopo il 2001) ma anche due distinti momenti, l’uno per l’insorgenza del diritto alla pensione e l’altro, che può essere distanziato di diversi mesi o anche di qualche anno, dalla fissazione della decorrenza della pensione di anzianità, meglio noti come “finestre”. Il regime valido dal 1° gennaio 2008 prevede che i lavoratori dipendenti raggiungano il diritto alla pensione di anzianità quando in possesso di determinati requisiti, quali:
- il requisito minimo di anzianità contributiva e assicurativa di 35 anni di contribuzione (pari a 1820 settimane) e il compimento di 58 anni di età. Per il raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità non sono utili i contributi figurativi per malattia e quelli per percezione di indennità ordinaria di disoccupazione. L’articolo 15 del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 (riforma Amato) prevede che nei confronti di coloro che iniziano l’assicurazione dal 1° gennaio 1993 per il diritto alla pensione di anzianità non possono considerarsi più di 5 anni di contributi figurativi in tutta la vita assicurativa;
- il requisito di una anzianità assicurativa e contributiva di 40 anni, compresi quelli figurativi per malattia e disoccupazione, in alternativa al requisito dei 35 anni di contributi e 58 anni di età;
- la cessazione dell’attività lavorativa dipendente sia in Italia (articolo 22, legge 153/1969) che all’estero, con effetto dal 1° febbraio 1991 (articolo 7, comma 2, legge 407/1990) ad eccezione dei lavoratori che continuano l’attività con contratto part-time.
Per i soggetti che raggiungono i requisiti per ottenere la pensione di anzianità a partire dal 1° gennaio 2011 è stato introdotto un nuovo meccanismo, la cosiddetta “finestra mobile”, che fissa la decorrenza della prestazione al tredicesimo mese successivo a quello di maturazione del diritto.
Barbara Colombo
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese
Studio Barbara Colombo
E’ necessario compilare i modelli predisposti dall’Istituto nei quali sono richieste informazioni anagrafiche, informazioni di carattere contributivo, nonché la forma di riscossione della pensione scelta, che può essere presso l’ufficio bancario, presso l’ufficio postale oppure con assegno circolare.
Il richiedente deve inoltre allegare alla domanda una dichiarazione di responsabilità nella quale si impegna a comunicare entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, ogni variazione della situazione che possa influire sulla pensione.
Alla domanda devono essere allegati il certificato di stato di famiglia, la dichiarazione volta ad ottenere le detrazioni d’imposta e i certificati e documenti comprovanti gli eventuali periodi di contribuzione che non risultano accreditati.
L’Istituto deve, nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda, adottare un provvedimento. Qualora il pagamento della pensione avvenga oltre tali termini decorrono gli interessi legali.
La liquidazione della pensione è comunicata al pensionato con l’invio del libretto di pensione unitamente al prospetto di calcolo.
Calcolo della pensione
Il nostro ordinamento prevede tre sistemi per la determinazione della pensione.
La presenza di questi tre metodi di calcolo nasce con il fine di salvaguardare i diritti dei soggetti che avevano già in corso il rapporto assicurativo.
I tre sistemi sono:
- retributivo per i lavoratori in possesso, al 31/12/1995, di almeno 18 anni contributivi;
- contributivo per i lavoratori nuovi assunti dal 01/01/1996 e privi di anzianità contributiva;
- misto per i lavoratori che al 31/12/1995 avevano maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni. In quest’ultimo caso si applica il sistema retributivo per l’anzianità contributiva fino al 31/12/1995 e il sistema contributivo per l’anzianità maturata a partire dal 01/01/1996.
- l’anzianità contributiva che è rappresentata dagli anni di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa e da riscatto. L’anzianità massima è di 40 anni di contribuzione pari a 2080 settimane;
- la retribuzione pensionabile è data dalla media delle retribuzioni riferite ai periodi precedenti la data di decorrenza della pensione;
- l’aliquota di rendimento ossia la percentuale di commisurazione di ogni anno di contribuzione alla retribuzione media pensionabile. L’aliquota è del 2% sulla fascia di retribuzione fino al cosiddetto tetto pensionabile. Oltre tale tetto l’aliquota si riduce progressivamente.
Nel calcolo contributivo, l’importo della pensione è dato dal montante contributivo individuale moltiplicato per il coefficiente di trasformazione.
Il montante contributivo è rappresentato dalle quote di retribuzione accantonate in ciascun anno e corrispondente al 33% per i lavoratori dipendenti della retribuzione imponibile annua.
Il coefficiente di trasformazione è stabilito in relazione all’età dell’assicurato al momento della decorrenza della pensione e cresce con l’aumentare dell’età stessa.
- INPS – Ente Nazionale gestore della Previdenza Sociale che eroga le prestazioni;
- l’assicurato – lavoratore dipendente o autonomo beneficiario della prestazione sociale.