Amministrazione straordinaria: definizione
L'ammissione dell'impresa a tale procedura concorsuale è tuttavia subordinata all'esistenza di taluni requisiti tra loro concorrenti, quali:
- lo stato di insolvenza patrimoniale;
- valori occupazionali e di indebitamento pari, rispettivamente, a un numero di lavoratori subordinati pari o uguale a 200 lavoratori da almeno un anno, nonché a debiti complessivi non inferiori ai 2/3 sia del totale dell'attivo dello stato patrimoniale sia dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio: requisiti che in caso di gruppo possono essere valutati complessivamente;
- concrete possibilità di recupero consistenti nella effettiva possibilità di risanare l'impresa alternativamente entro 1 anno attraverso un programma di cessione di cespiti e/o complessi aziendali ovvero entro 2 anni mediante un programma di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa.
Quale procedura si segue per l'amministrazione straordinaria?
L'amministrazione straordinaria si introduce attraverso ricorso al Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede principale con il quale si domanda l'accertamento dello stato di insolvenza e l'ammissione alla amministrazione straordinaria.Il Tribunale, convocati l'imprenditore, il ricorrente e il Ministro delle attività produttive, accerta lo stato di insolvenza e l'esistenza dei requisiti dimensionali, nominando il Giudice delegato per la procedura e uno o tre commissari giudiziali che entro 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza deposita/no una relazione descrittiva delle cause che lo hanno determinato e valutativa delle condizioni per l'ammissione alla procedura: copia della relazione viene trasmessa al Ministero delle attività produttive il quale deposita il proprio parere.
Verificata l'esistenza delle condizioni di legge il Tribunale dichiara con decreto l'apertura della procedura e contestualmente nomina il Ministero dello sviluppo economico in funzione di organo di vigilanza della procedura il quale, a sua volta, nomina il commissario straordinario con funzione di gestire l'impresa e amministrare i relativi beni, nonché il comitato di sorveglianza con funzione di controllo sull'andamento generale della procedura e sull'attività del commissario.
Il commissario straordinario entro 60 giorni dall'apertura della amministrazione straordinaria deve presentare al Ministero dello sviluppo economico un programma di conservazione del patrimonio produttivo che preveda in alternativa la cessione di complessi aziendali ovvero la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa per un tempo circoscritto, rispettivamente, a uno o due anni: il Ministero delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma sentito il comitato di sorveglianza.
Le attività esecutive del programma autorizzato vengono compiute dal commissario straordinario il quale ha, per la durata della procedura, la rappresentanza della società.