Liquidazione coatta amministrativa: definizione
La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalla legge fallimentare che rimanda ampiamente alla disciplina di settori specifici (bancario e creditizio e delle fondazioni bancarie, assicurativo, finanziario e delle società cooperative) ove sono previste ampie deroghe alla normativa generale.
La liquidazione coatta amministrativa può concorrere col fallimento solo per le imprese che vi siano soggette (ad esempio le cooperative che esercitano attività commerciale) ma l’importanza di questo istituto è basilare soprattutto per le imprese che non vi sono soggette (soprattutto le banche che non sono soggette ad altre procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta amministrativa, fondazioni bancarie, SIM, imprese sociali, cooperative, eccetera).
Liquidazione coatta amministrativa: come si fa
Presupposto della liquidazione coatta amministrativa può essere lo stato d’insolvenza dell’impresa o l'accertamento di gravi irregolarità gestionali da parte degli organismi di controllo e vigilanza. L’accertamento dello stato d’insolvenza può essere richiesto dai creditori o dall’autorità che ha la vigilanza sull’impresa e viene dichiarato dal Tribunale fallimentare del luogo ove l’impresa ha la sede principale.Nel caso in cui l’organo di vigilanza accerti la sussistenza di gravi irregolarità gestionali, le normative speciali accentuano l’aspetto di gestione amministrativa della procedura. In linea con la definizione di liquidazione coatta amministrativa, il provvedimento di liquidazione è atto amministrativo.
Gli effetti della liquidazione coatta amministrativa sui creditori sono gli stessi del fallimento (ad esempio: divieto di esercitare azioni esecutive individuali, soggezione a revocatoria ma solo in caso di dichiarazione di insolvenza, anche successiva).
La liquidazione coatta amministrativa può chiudersi o con la liquidazione e la ripartizione dell’attivo, ovvero con il concordato che diviene in tutto e per tutto assimilabile al concordato fallimentare.
