Amministrazione controllata: definizione
In virtù della modifica apportata dall’articolo 99 comma 1 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, il testo attuale dell’articolo 203 della legge fallimentare recita: “accertato giudizialmente lo stato d’insolvenza a norma degli articoli 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata. L’esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il commissario liquidatore presenta al procuratore della Repubblica una relazione in conformità di quanto è disposto dall’articolo 33 comma 1”.
È con ciò abrogato l’istituto dell’amministrazione controllata, ferme restando le altre disposizioni penali della legge fallimentare.
Va avvertito che alla rilevanza penale dei fatti un tempo rivelati dall’amministrazione controllata, oggi supplisce l’articolo 203 legge fallimentare (nel nuovo testo), coordinato con l’articolo 237 legge fallimentare e con l’articolo 95 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270: dall’accertamento dello stato d’insolvenza, divengono perseguibili i fatti di bancarotta prefallimentare come se fosse stato pronunziato il fallimento.
Detti fatti non vanno più perseguiti per essere la loro punibilità esclusa, avendo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ritenuto che la norma abolitrice dell’amministrazione controllata debba considerarsi norma penale sostanziale successiva e più favorevole al reo. Pertanto tale norma ha, secondo le Sezioni Unite della Cassazione, efficacia retroattiva.
Molto discusso fu, in precedenza, il ruolo dell’amministrazione controllata nella fattispecie della bancarotta.
Posto però che sono ormai decorsi due anni dalla pronunzia delle Sezioni Unite penali della Cassazione, e addirittura dodici dal ricordato decreto legislativo 8/7/199 n. 270, si deve ritenere che oggi tutte le bancarotte, la cui punibilità si basava sull’amministrazione controllata, siano state dichiarate non punibili.
Praticamente, cioè, tutte le bancarotte rivelate dai provvedimenti di amministrazione controllata sono state rese non punibili dalle sentenze intervenute dopo la pronunzia delle Sezioni Unite, che ha accolto la tesi della retroattività da attribuirsi all’abrogazione. La decisione delle Sezioni Unite non è conforme a taluni tra gli orientamenti della dottrina: in particolare, all’opinione sostenuta da quegli studiosi che considerano la declaratoria di fallimento condizione di procedibilità, con la conseguenza che sarebbe stata condizione di procedibilità pure l’amministrazione controllata.
S’intende che se si fosse seguito quest’orientamento, la norma abrogativa dell’amministrazione controllata, essendo norma processuale, non avrebbe avuto efficacia retroattiva. È infatti soltanto la norma di diritto sostanziale più favorevole al reo che, ai sensi dell’articolo 2 del codice penale, ha efficacia retroattiva.
Oggi comunque le dispute sull’amministrazione controllata, prima assai vive, hanno soltanto valore storico .
Si deve infatti ritenere che tutte le sentenze di condanna delle bancarotte rivelate dalle amministrazioni controllate siano ormai state revocate.
Il condannato per bancarotta rivelata da un provvedimento di ammissione all'amministrazione controllata ha diritto oggi all’annullamento della condanna, sulla base della ricordata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione penale.