Opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo: definizione
L’opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo è il mezzo con cui l’ingiunto che ritiene ingiusta la condanna impugna il decreto citando in giudizio il creditore che lo ha ottenuto. Attraverso l’opposizione si dà avvio ad un giudizio ordinario che rappresenta lo strumento attraverso il quale si realizza il cosidetto contraddittorio differito.
Avv. Maddalena Triventi
Ordine degli Avvocati di Bari
Loconte & Partners Studio Legale e Tributario
L’opposizione si propone davanti allo stesso ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice monocratico che ha emesso il decreto ingiuntivo, nel termine di quaranta (40) giorni (articolo 645 codice di procedura civile).
Si apre così un normale processo civile nel quale il debitore ha la possibilità di far valere i motivi per i quali non ha adempiuto agli obblighi assunti nei confronti del creditore. Nel giudizio di opposizione i termini per la comparizione possono essere ridotti alla metà. L’esercizio di tale facoltà importa anche la diminuzione dei termini di costituzione. Difatti, la giurisprudenza della Cassazione è ormai da molti anni costante nel ritenere che il convenuto deve costituirsi entro 10 giorni, in luogo dei 20 ordinari, mentre l’attore ha l’onere di costituirsi in cancelleria nel termine, anch’esso dimezzato in luogo dei 10 ordinari, di 5 giorni, pena l’improcedibilità della domanda (Cassazione civile, sezioni unite 19246/2010).
L’opposizione può essere proposta anche tardivamente, cioè anche dopo la scadenza del termine fissato dal decreto, se l’intimato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza dello stesso per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore (articolo 650 codice di procedura penale). Però, l’opposizione anche tardiva, non è più ammessa decorsi dieci (10) giorni dal primo atto di esecuzione.
L’opposto può fornire ogni prova del suo diritto, non essendo più operante il limite della prova scritta, valido solo per l’emissione del decreto. La sentenza che decide l’opposizione si sostituisce al decreto ingiuntivo, che ne viene assorbito.
Nel corso del giudizio di opposizione il giudice:
- se l’opposizione non è fondata su prova scritta o è di facile soluzione, con ordinanza non impugnabile, concede l’esecuzione provvisoria del decreto - se non è già stata concessa (articolo 648, 1 comma, codice di procedura civile);
- concede l’esecuzione provvisoria parziale limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali (articolo 648 codice di procedura civile);
- può concedere la provvisoria esecuzione se la parte che la chiede offre idonea cauzione (articolo 648, 2 comma, codice di procedura civile);
- può sospendere (ma non revocare), su istanza dell’opponente, l’esecuzione del decreto quanto ricorrano gravi motivi (articolo 649 codice di procedura civile).
Inoltre, nello svolgimento del giudizio di opposizione, possono verificarsi anche le seguenti ipotesi:
- se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito o se l’opponente non si costituisce o si costituisce tardivamente, il giudice, su istanza del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto, che acquista autorità di giudicato sostanziale;
- se, invece, l’opposizione è rigettata, il decreto che non ne sia munito acquista efficacia esecutiva, ed il passaggio in giudicato copre con l’efficacia del giudicato anche il decreto;
- se l’opposizione è accolta parzialmente, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.
Il decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo, può essere impugnato:
- per revocazione nei casi di cui ai numeri 1, 2, 5 e 6 dell’articolo 395 codice di procedura civile;
- con opposizione di terzo (revocatoria), di cui all’articolo 404, 2 comma, codice di procedura civile.
Il debitore che intende far valere le proprie ragioni ovvero contestare il diritto vantato dal creditore in sede di presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, deve rivolgersi, vista la complessità della fattispecie, ad un avvocato civile specializzato.