Processo di esecuzione crediti impignorabili: definizione
Il processo di esecuzione è l’insieme di tutte quelle disposizioni di legge che servono per eseguire nella sostanza un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria il quale, altrimenti, rimarrebbe solo sulla carta.
Le forme principali per eseguire un provvedimento giurisdizionale sono il pignoramento mobiliare (ossia quello di beni mobili), quello immobiliare (ossia di edifici, terreni) e quello presso terzi (il creditore, per esempio, può pignorare lo stipendio del proprio debitore presso il datore di lavoro di quest’ultimo).
Nell’ambito del processo di esecuzione vi è da dire che non tutti i beni sono pignorabili.
In particolare, con riferimento al pignoramento presso terzi, il legislatore, all’articolo 545 codice procedura civile, elenca i crediti impignorabili:
- i crediti alimentari;
- i sussidi di garanzia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri;
- i sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione;
- enti di assistenza o istituti di beneficenza.
Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio possono essere pignorate per crediti alimentari se vi è l’autorizzazione del giudice.
Sempre questa categoria di somme è pignorabile nella misura di 1/5 per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni e per ogni altro credito (quindi per i crediti tra privati).
Avv. Mario Fontana
Ordine degli Avvocati di Varese
B&B Professione Mediatore S.a.s.