Processo civile rito davanti al Giudice di pace: definizione
Con l’entrata in vigore della L. 21-11-1991, n. 374, fissata per il 1° maggio del 1995, al Conciliatore è subentrato il Giudice di pace, un giudice onorario “non togato” chiamato a decidere le c.d. cause minori, sia in ambito civile che, dal 1° gennaio 2002, in materia penale, pur limitatamente a fatti lievi che non richiedono indagini elaborate.Il Giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad € 5.000,00, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Il Giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purchè il valore della controversia non superi € 20.000,00.
Il Giudice di pace, qualunque ne sia il valore, è competente:
- per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al pianta mento degli alberi e delle siepi;
- per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
- per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori d’immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
- altre competenze per materia sono attribuite al Giudice di pace da leggi speciali.
Forma e contenuto della domanda
- La domanda introduttiva si propone con citazione a comparire a udienza fissa ma può essere proposta anche verbalmente al giudice, che ne fa redigere processo verbale, notificato, a cura della parte attrice, con invito a comparire ad udienza fissa.
- La citazione può contenere anche soltanto l’indicazione del giudice, delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto della causa (art. 318 c.p.c.); a differenza dell’ordinario processo di cognizione, nel procedimento davanti al Giudice di pace non è infatti richiesta l’esposizione di motivi di diritto o l’indicazione delle prove.
- Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163 bis del codice di procedura civile, ridotti alla metà; se la citazione indica un giorno nel quale il Giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva.
Costituzione delle parti e rappresentanza davanti al Giudice di pace
- La costituzione delle parti può avvenire mediante deposito in cancelleria della citazione o del processo verbale con la relazione della notificazione ed eventualmente della procura, oppure mediante presentazione di tali documenti al giudice in prima udienza.
- Alle parti è consentito, salvo eccezioni, stare in giudizio personalmente nelle cause di valore non superiore ad € 516,46. Negli altri casi le parti devono stare in giudizio con l’assistenza di un avvocato.
Trattazione della causa
- Durante la prima udienza di comparizione, il Giudice di pace interroga liberamente le parti (solo eventualmente per le cause introdotte successivamente al 1° marzo 2006) e tenta la conciliazione. Se la conciliazione riesce, se ne redige processo verbale (che ha efficacia di titolo esecutivo). In caso di mancata conciliazione, invece, il Giudice di pace invita le parti alla definitiva precisazione dei fatti che ciascuna pone a fondamento delle rispettive domande, difese ed eccezioni, nonché a produrre i documenti ed a richiedere i mezzi di prova da assumere; laddove sia reso indispensabile dalle attività svolte dalle parti nella prima udienza, il Giudice di pace fissa, per una sola volta, una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova (art. 320 c.p.c.).
- Il maturare delle preclusioni dinanzi al Giudice di pace è collegato allo svolgimento effettivo dalla prima udienza, non rilevando l’eventuale svolgimento di una mera udienza di rinvio, caratterizzata dall’assenza di attività processuale (cfr. Cass. Sez. III, sent. n. 12272 del 27-05-2009).
Poteri istruttori del giudice
- il Giudice di pace può disporre d’ufficio la prova testimoniale, formulandone i capitoli, quando le parti, nell’esposizione dei fatti, si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità (art. 312 c.p.c.);
Decisione
- Il Giudice di pace, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e, quindi, a discutere oralmente la causa. La sentenza è depositata in cancelleria nei quindici giorni successivi.
- Il Giudice di pace decide secondo equità le cause di valore fino ad € 1.100,00, con esclusione, per ragioni di uniformità delle pronunce, di quelle relative ai c.d. contratti di massa (art. 1342 c.c.).
Conciliazione in sede non contenziosa
- Il Giudice di pace può essere preventivamente adito in sede extragiudiziale per tentare la conciliazione tra le parti. La relativa istanza, ai sensi dell’art. 322 c.p.c., può essere proposta anche verbalmente al giudice competente per territorio.
- Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell’art. 185, ultimo comma, c.p.c., se la controversia rientra nella competenza del Giudice di pace; negli altri casi, invece, il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.
