Processo civile introduzione in via sommaria: definizione
Il procedimento sommario di cognizione è tra le recenti novità introdotte nel nostro ordinamento con la L. 69/2009.
L'art. 702 bis c.p.c. e seguenti disciplinano tale procedura concepita come alternativa rispetto al procedimento ordinario innanzi al Tribunale ed è finalizzato a realizzare l'obiettivo della celere definizione di alcuni giudizi per i quali è sufficente un'istruzione sommaria (cioè meno impegnativa rispetto al processo ordinario).
Procedimento a cognizione sommaria, quindi, poichè l'istruttoria è particolarmente semplificata e rimessa alla discrezionalità del giudice.
Può introdurre un giudizio in via sommaria chi fonda le proprie pretese essenzialmente su basi documentali e ove non necessità di istruttoria (assunzione di prove) particolarmente complessa (come ad es. molte prove testimoniali, interrogatorio formale, ecc.).
La domanda può essere proposta solo per quelle cause di competenza del Tribunale. Pertanto sono escluse dal novero di tale disciplina le materie riservate al Giudice di Pace.
Si sottolinea che la scelta di introdurre la domanda in via sommaria o secondo il rito ordinario spetta all'attore in base alle esigenze e alla strategia difensiva concordata con il proprio difensore.
In ogni caso il Giudice ha il potere di disporre il mutamento del rito qualora ritenga che la causa richieda un istruzione non sommaria.
La competenza a decidere e a consigliare la miglior strategia difensiva in merito a tale procedimento spetta senza dubbio all'avvocato difensore.
