Processo civile principio della domanda: definizione
Il processo civile è il processo attraverso il quale un giudice viene investito del compito di risolvere una controversia insorta tra due o più soggetti privati o tra questi e un ente pubblico in relazione a un rapporto privatistico (in genere rapporti patrimoniali, ma oggetto del processo civile possono essere anche situazioni a rilevanza pubblicistica). L’antico brocardo Ne procedat iudex ex officio (il giudice non proceda d'ufficio) esprime il cd. principio della domanda, principio risalente al diritto romano e valido nell’ordinamento giuridico italiano, secondo cui il processo può essere avviato su richiesta di una parte, che nel processo civile prende il nome di attore, la quale esercita in tal modo l'azione nei confronti dell'altra parte, detta convenuto. Lo stesso principio è poi espresso dal brocardo "nemo iudex sine actore" (nessun giudice senza attore). Nell'ordinamento italiano il principio in questione viene enunciato dall'art. 99 del codice di procedura civile nel quale si legge "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente" e dall’art. 2907 comma 1 del codice civile nel quale si legge “Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d’ufficio”. La domanda giudiziale è la dichiarazione di volontà con cui un soggetto, esercitando il potere di azione, chiede la tutela in via giurisdizionale di un suo diritto soggettivo. Con la domanda giudiziale viene definito l’oggetto del rapporto giuridico processuale, dovendo il giudice pronunciare sulla stessa e non oltre i limiti di essa e decidere sulla scorta delle prove offerte dalle parti. Nel nostro ordinamento la forma prevalente della proposizione della domanda è l’atto di citazione ed in via residuale il ricorso. In genere nella domanda si distingue:• il petitum immediato ossia il concreto provvedimento che si domanda al giudice (ad es. una sentenza di condanna, un provvedimento di semplice accertamento, una pronuncia di carattere costitutivo);
• il petitum mediato ossia il bene della vita che la parte proponente la domanda si prefigge di ottenere attraverso il provvedimento giudiziale (ad es. il soddisfacimento del proprio diritto di credito);
• la causa petendi ovvero i fatti costitutivi del diritto sostanziale che la parte intende in concreto far valere in giudizio. Tali elementi in aggiunta alle parti del processo civile (attore/ricorrente e convenuto/resistente) rappresentano, secondo l’impostazione tradizionale, gli elementi identificativi della azione; in generale è sufficiente che muti uno solo di detti elementi perché la domanda/azione possa considerarsi differente da un’altra.
Nei casi in cui invece la legge stabilisce la forma del ricorso, la parte che intende agire, sempre assistita dal proprio difensore, rivolge direttamente al giudice la domanda di pronuncia del provvedimento domandato, il quale verrà successivamente comunicato alla controparte mediante notificazione.
La fase introduttiva del processo civile è imperniata sulla domanda che è la richiesta con la quale un soggetto sollecita la tutela giurisdizionale. In genere si definisce “oggetto del processo” il contenuto delle domande che le parti (attore, convenuto, terzi intervenuti o terzi chiamati nel processo o anche, come detto in alcuni casi previsti per legge, il Pubblico Ministero) rivolgono al giudice e sulle quali viene richiesta una pronuncia idonea a passare in giudicato (idonea, cioè, a divenire incontrovertibile una volta che siano stati esperiti i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento o una volta che siano spirati i termini per la proposizione di essi, previsti per legge).