Consumatore: definizione
Quale soggetto che contratta con l’imprenditore esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale, la definizione di consumatore spicca per diversità rispetto alla previsione già elaborata nel Codice del consumo che, in quanto generale, ammette l’introduzione di disposizioni che ne costituiscono la specificazione.
In altre parole alla molteplicità di condotte imprenditoriali che la disciplina comunitaria prevede, a quanto pare, non corrisponde – in riferimento all’ambito applicativo oggettivo – una proporzionale categoria di destinatari, il che non ne facilita l’individuazione rendendo, di conseguenza, poco agevole il compito dell’operatore di diritto. In effetti la nozione di consumer prevista dalle disposizioni comunitarie e trasposte nel Codice del consumo non contempla né la persona fisica che svolga un’attività commerciale – la figura del cosidetto cliente imprenditore – né tantomeno la persona giuridica privata di tutela a prescindere dall’esercizio o meno di un’attività professionale.
Pertanto nel circoscritto settore delle consumers transactions la direttiva 2005/29/Ce introduce, con evidente inversione di tendenza, la necessità di proteggere il consumatore – meglio il consumatore “medio” quale soggetto normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto.
Bene, tale standard medio di riferimento, per inciso, avrebbe indotto la dottrina più attenta a ritenere che la direttiva in commento abbia optato per una drastica riduzione del livello di tutela. Così interpretata, infatti, la normativa lascerebbe inevitabilmente fuori dall’ambito di applicabilità il consumatore particolarmente vulnerabile, debole o atipico.