Appello: definizione
E’ il mezzo previsto dalla legge per impugnare una sentenza civile pronunciata in primo grado, allo scopo di ottenere la riforma totale o parziale della stessa. L’appello dà luogo al giudizio di secondo grado. L’appello viene definito un mezzo devolutivo di gravame: il giudice di appello viene investito del potere di riesaminare la controversia che ha già costituito oggetto di esame e di indagine in primo grado. Il cd. effetto devolutivo del giudizio di appello, tuttavia, non è automatico ma avviene solo per quelle parti del giudizio di primo grado censurate nell’atto di appello e sulle quali il giudice di appello è stato investito del potere del riesame mediante l’appello.In mancanza di notificazione della sentenza di primo grado, il termine massimo entro il quale deve essere notificato l’atto di appello (cd. termine lungo per l’impugnazione) è sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.
Sul cd. termine lungo per l’impugnazione è bene precisare che per i giudizi introdotti in primo grado prima del 4.7.2009 (data di entrata in vigore della L. 69/2009 che ha introdotto “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civle”) il termine era di un anno dalla pubblicazione della sentenza, che coincide con il deposito della sentenza in cancelleria. Con la riforma del processo civile, introdotta con la suindicata legge, il termine lungo per le impugnazioni delle sentenze di primo grado, emesse a conclusione di giudizi instaurati successivamente al 4.7.2009, è stato dimezzato (ora sei mesi dalla pubblicazione della sentenza).
Di recente il processo di appello ha anche visto un importante intervento legislativo: il D.L. 83/2012 ha introdotto per il processo civile gli artt. 348 bis, 348 ter, oltre ad aver modificato l’art. 342 c.p.c. e l’art. 345 c.p.c.
Con tale riforma, che è entrata in vigore l’11 settembre 2012, l’appellante deve indicare specificamente, a pena di inammissibilità dell’appello, le parti del provvedimento di primo grado che intende impugnare, le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (art. 342c.p.c.).
Si prevede inoltre che il giudice, da un lato, deve dichiarare inammissibili appelli privi di una «ragionevole probabilità» di essere accolti (e per fare ciò dovrà svolgere una sia pur minima attività di apprezzamento cognitivo circa la fondatezza dei motivi di appello), dall’altro dovrà verificare unicamente se l’atto di appello risponde ai requisiti della fattispecie legale di cui all’articolo 342, comma 1 c.p.c. sopra ricordati e, ove questa corrispondenza non vi sia, dovrà dichiarare l’appello inammissibile (art. 348-bis rubricato “Inammissibilità dell’appello”).
L’inammissibilità viene pronunciata sulla base di una valutazione, rimessa alla discrezionalità del giudice d’appello, sulla ragionevole fondatezza dell’impugnazione (Ragionevole Probabilità di Accoglimento). L’impugnazione, infatti, è inammissibile “quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”. Tale previsione non si applica per i giudizi nei quali è obbligatorio l’intervento del p.m. (art. 70, comma 1 c.p.c .) né in merito all’impugnazione dell’ordinanza pronunziata all’esito del giudizio a cognizione sommaria (art. 702-quater c.p.c.).
L’inammissibilità viene pronunciata con ordinanza succintamente motivata, anche mediante elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa ed il riferimento a precedenti conformi (art. 348-ter rubricato “Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello”).
Le domande nuove sono inammissibili nel giudizio di appello; possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati successivamente alla emissione della sentenza, nonché i danni patiti dopo la sentenza stessa.
L’atto di appello si notifica nel domicilio eletto indicato nella sentenza, all’atto della notificazione di essa, oppure si notifica ai sensi dell’art. 170 c.p.c. presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.