Decadenza della potestà sui figli: definizione
Innanzitutto la potestà genitoriale è un potere attribuito ai genitori esclusivamente nell'interesse dei figli, nei cui confronti il genitore ha il triplice dovere del mantenimento, dell'istruzione e dell'educazione.
E' riconosciuta dall'articolo 30, comma primo e secondo, della Costituzione come diritto-dovere che trova nell'interesse del figlio la sua funzione ed il suo limite.
Il minore è soggetto a tale potestà fino al raggiungimento della maggiore età.
La decadenza della potestà genitoriale è la perdita, da parte di uno o di entrambi i genitori, di tale potere. Può essere dichiarata dal Giudice qualora un genitore violi o trascuri i doveri nei confronti dei figli minori o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio. Tale pregiudizio può essere morale o materiale e non solo di natura patrimoniale.
Oltre alla vera e propria decadenza della potestà genitoriale, cioè la perdita completa, esistono anche semplici limitazioni alla stessa, disciplinate dagli articoli 333 e 334 del codice civile.
La finalità della norma è comunque quella di garantire al minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine, affidando al Giudice il compito di verificare la possibilità di recupero della funzione genitoriale. In tutti i casi, infatti, il Tribunale per i Minorenni consente al genitore nei cui confronti si chiede il procedimento di decadenza della potestà genitoriale, la possibilità di riscattarsi.
La dichiarazione della decadenza dalla potestà, infatti, non comporta l'automatica interruzione dei rapporti del figlio con il genitore dichiarato decaduto, in quanto non viene esclusa l'esistenza di sentimenti di affetto validi e sinceri nei confronti dei figli. Il genitore decaduto dovrà sottostare alle indicazioni del Giudice minorile, avendo perduto la libertà delle decisioni e dei tempi di frequentazione del figlio ed anche il suo comportamento sarà, in ogni caso, soggetto a controllo.
Il procedimento si attiva mediante ricorso al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza del minore.
Si svolge con il rito della Camera di Consiglio e l'udienza avviene in contraddittorio, cioè i genitori, o le altre parti ammesse, potranno essere sentiti separatamente con la possibilità di controdedurre le dichiarazioni rese da ciascuno. La fase istruttoria può avvenire anche ascoltando operatori sociali, sanitari e scolastici, testimoni o informatori indicati dalle parti ovvero individuati dal Giudice, affinchè riferiscano sul comportamento del genitore