Minori rappresentanza legale: definizione
La rappresentanza legale dei minori è appannaggio dei
genitori che esercitano in maniera congiunta la responsabilità genitoriale o
del genitore che la esercita in maniera esclusiva. Il ruolo di rappresentante
legale coincide con quello di amministratore dei beni nel minore, nel caso in
cui ne abbia. Unicamente gli atti di ordinaria amministrazione, eccezion fatta
per i contratti che riguardano l'acquisizione o la concessione di diritti
personali di godimento, possono essere compiuti da un genitore solo.
Nell'eventualità in cui a proposito del compimento di un atto vi sia una situazione
di disaccordo tra un genitore e l'altro, ci si può rivolgere al
tribunale secondo le norme che si applicano per i contrasti che sussistono
nell'esercizio della responsabilità genitoriale: lo stesso accade in presenza
di decisioni che vengono prese di comune accordo dai genitori ma che poi
vengono esercitate in modo differente rispetto a quanto previsto.
Come si agisce nel caso in cui la rappresentanza legale per un
minore non possa essere fornita da un genitore?
Nel caso in cui tutti e due i genitori o il tutore di un minore non abbiano
intenzione o non possano compiere alcuni atti di cui il minore ha bisogno, il
giudice ha la facoltà di nominare un rappresentante provvisorio per il processo
che prende il nome di curatore speciale. A chiedere la nomina di un curatore
speciale può essere il minore stesso, se non ci pensano i genitori a
farlo: può essere scelta come curatore speciale qualunque persona in grado di
stare in giudizio. Il curatore speciale ha la facoltà di compiere gli atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre nell'interesse del minore: per
esempio, presentare un ricorso all'autorità giudiziaria o avanzare un'altra
istanza. Il curatore subentra anche in presenza di un conflitto di
interessi tra il minore e il genitore o tra più figli che fanno
riferimento alla stessa potestà. Chiunque abbia interesse, in effetti, può
richiedere la nomina di un curatore al giudice.
Come ci si deve comportare in presenza di atti di straordinaria
amministrazione?
Per quel che riguarda gli atti di straordinaria amministrazione,
l'esercizio disgiunto da parte dei genitori è ammesso. Essi, inoltre, hanno la
possibilità di contrarre locazioni della durata di più di nove anni, di
contrarre mutui, di procedere allo scioglimento di una comunione, di compiere
qualsiasi atto ecceda l'ordinaria amministrazione, di accettare una donazione,
di accettare o rinunciare a un'eredità e di alienare, dare in pegno o ipotecare
i beni pervenuti a qualunque titolo al figlio.
1. In quali casi i minori non hanno bisogno di rappresentanza legale?
La legge prevede alcune circostanze in cui i minori non hanno bisogno di
rappresentanza legale e possono stare in giudizio, avendo la capacità di agire
in autonomia. Ciò è vero, per esempio, per i minori che vengono
autorizzati dal tribunale a sposarsi - i cosiddetti minori emancipati - i quali
ottengono, dunque, la capacità di stare in giudizio tanto in qualità di
convenuti quanto in qualità di attori, in base a quanto previsto dall'articolo
394 del Codice Civile.
2. Quali sono i limiti al potere del rappresentante del minore?
La legge considera il minore un soggetto debole, che non
può agire in autonomia e che fino al compimento dei diciotto anni deve essere
protetto. L'adulto che fa le veci del minore è tenuto a rispettare degli
obblighi specifici e dei particolari limiti. L'adulto che ha la rappresentanza
legale del minore può occuparsi unicamente degli atti di ordinaria
amministrazione; per quel che riguarda gli atti di straordinaria
amministrazione, invece, è necessaria la preventiva autorizzazione da parte del
giudice tutelare. Nel caso in cui questi atti siano compiuti in assenza
di autorizzazione, sono destinati a essere annullati e, per di più,
non possono venire sanati con un'autorizzazione successiva. Ecco, dunque, che
l'autorizzazione preventiva del giudice tutelare non costituisce una condizione
dell'efficacia dell'atto giuridico, ma un suo elemento costitutivo.
3. I minori hanno la capacità di agire?
Secondo la legge, i minori non hanno la capacità di agire: essa
consiste nella capacità di compiere i vari atti giuridici che riguardano la
propria sfera di interessi, e, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2
del Codice Civile, si acquisisce unicamente nel momento in cui si compiono
diciotto anni e si raggiunge - dunque - la maggiore età, che si presume sia
sufficiente per garantire al soggetto la maturità di cui ha bisogno per
provvedere alla cura dei propri interessi e per autodeterminarsi. Il minore di
diciotto anni, di conseguenza, viene considerato un incapace dal punto di vista
legale, ma ciò non toglie che egli abbia una capacità di discernimento in virtù
della quale è ritenuto in grado di intendere e di volere. Il minore viene
ritenuto incapace perché in tale modo si intende proteggerlo rispetto al
rischio che i suoi interessi possano essere pregiudicati da atti negoziali che
egli potrebbe compiere non avendo l'attitudine e la maturità richieste per
curarli.
4. Cosa accade prima che il minore compia diciotto anni?
Se è vero che il minore prima di compiere diciotto anni è
legalmente incapace di agire, ciò implica che i suoi legali rappresentanti
siano i genitori, alla cui potestà è sottoposta. I genitori, di conseguenza,
amministrano i suoi beni secondo quanto indicato dall'articolo 320 del
Codice Civile, lo rappresentano congiuntamente per la totalità degli atti
che concernono la sua sfera giuridica e, inoltre, rispondono civilmente per gli
atti illeciti eventualmente commessi nei confronti di terzi dal minore. I
genitori, in tal caso, rispondono solo civilmente e non penalmente dal momento
che la responsabilità penale è personale. I genitori, in conclusione,
rappresentano i figli minori, così come i figli nascituri, ex lege, e non hanno
bisogno di alcun tipo di autorizzazione per compiere atti che riguardino la
loro educazione e la loro cura: gli atti di ordinaria amministrazione, appunto.