Manipolazione del mercato: definizione
Il reato di
manipolazione del mercato (cosiddetto
aggiotaggio finanziario), disciplinato dall'articolo 185 del
Testo Unico sulla Finanza (decreto legislativo 58/1998), ha quale obiettivo quello di tutelare
l'integrità del mercato finanziario e conseguentemente gli investitori dal
market
abuse, ovvero quelle condotte manipolative in grado di alterare la regolare
formazione del prezzo degli strumenti finanziari, così da garantire al mercato
quella trasparenza ed efficienza indispensabile per il suo corretto
funzionamento.
Esso punisce chiunque diffonde notizie false o pone in
essere operazioni simulate o altri artifizi, qualora siano concretamente idonee
a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.
La pena prevista è la reclusione da due a dodici anni e la
multa da ventimila euro a cinque milioni di euro. Nel caso di operazioni relative
a particolari strumenti finanziari, la sanzione penale è quella dell’ammenda
fino a centomila e duecento ventuno euro e dell’arresto fino a tre anni.
Il reato di manipolazione del mercato, come risulta dalla
lettera della norma, è strutturato come reato comune e infatti può essere
compiuto da chiunque diffonde notizie false (cosiddetto aggiotaggio
informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi (cosiddetto
aggiotaggio manipolativo).
Il secondo comma prevede, in relazione alla qualifica del
soggetto agente, la possibilità per il Giudice di inasprire ulteriormente la
sanzione fino al triplo o fino a dieci volte il profitto o il prodotto del
reato.
Sul piano soggettivo la norma si limita a prevedere il dolo generico,
non rilevando il perseguimento di finalità particolari per l'integrazione del
reato. Sarà sufficiente la coscienza e volontà di diffondere notizie false
oppure porre in essere operazioni simulate o altri artifici, unitamente alla
consapevolezza dell'idoneità di tali condotte a cagionare una sensibile
alterazione dei prezzi degli strumenti finanziari.
Il bene giuridico tutelato è il metodo di formazione e
determinazione del prezzo secondo il regolare meccanismo delle leggi di
mercato.
L'indeterminatezza della formula "altri artifizi" consente
di ricomprendere tutte le ipotesi non rientranti nell'espressione "notizie
false", ma che in ogni caso siano in grado di trarre in inganno il pubblico
degli investitori, oppure tutte quelle condotte lecite e prive di qualsiasi
carattere di simulazione, ma che analizzate nel contesto concreto in cui
operano risultano manipolative. Il parametro utilizzato dalla giurisprudenza
nella valutazione degli altri artifizi è quello dell'oggettiva valenza
ingannatoria. Aspetto questo che oggi permette al reato di manipolazione del
mercato di essere riscoperto quale norma fondamentale nel contrasto agli abusi
di mercato, essendo utilizzabile per contestare condotte anche molto diverse
tra loro.
La norma, considerato anche il forte inasprimento
sanzionatorio, trova dei limiti di applicazione in sede giudiziaria. Si tratta,
infatti, di una fattispecie di pericolo concreto, sicché il Giudice di volta in
volta dovrà accertare che la condotta posta in essere sia stata concretamente
idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti
finanziari. È una valutazione rimessa fondamentalmente alla sensibilità del Giudice deputato a esprimere il relativo giudizio, che richiede una
delimitazione della concreta situazione di mercato all'interno della quale si
attiva la condotta incriminata.
Il reato di aggiotaggio finanziario è perseguibile
d'ufficio. Autorità giudiziaria competente è il Tribunale collegiale del luogo dove
è stato commesso il reato. Di regola si ritiene che esso coincida con il luogo dove
la condotta illecita "incontra" i destinatari cui è rivolta. Va dunque
individuato nel luogo dove i prezzi degli strumenti finanziari si formano
(Borsa Valori che ha sede in Milano). Tuttavia, nel caso specifico di
negoziazioni di azioni e strumenti finanziari nell'ambito del circuito
telematico, secondo un'altra opinione, il reato si intende consumato nel luogo dove
il soggetto agente ha immesso nel sistema l'offerta di vendita/acquisto
artificiosa.
Come tutte le volte che si ha anche solo il sospetto di
essere indagati o di avere subito un reato, è consigliabile contattare un
avvocato penalista al fine di ricevere chiarimenti sul caso concreto e compiere
gli eventuali "passi" che, insieme al legale, venissero giudicati necessari o
anche solo opportuni. Più precisamente, e solo per fare un esempio, per
valutare se formulare una richiesta alla Procura della Repubblica per essere
informati dell’esistenza di procedimenti a proprio carico.
Cosa si intende per strumenti finanziari?
A mero titolo esemplificativo possono essere indicati:
le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di
rischio negoziabili sul mercato dei capitali;le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di
debito negoziabili sul mercato dei capitali;le quote di fondi comuni.Per approfondimenti vedi anche 'Prodotti finanziari'.
Quale può essere una condotta manipolativa del mercato?
In primo luogo la diffusione, con qualsiasi mezzo di notizie
false, ma apparentemente degne di credito e quindi idonee ad influenzare i
prezzi degli strumenti finanziari. Altra tecnica è quella che si realizza
quando i prezzi vengono manipolati attraverso una serie di operazioni
effettivamente realizzate, ma poste in essere con fini ingannatori, come far
credere che un determinato titolo sia oggetto di crescenti forti scambi sul
mercato: in tal caso, infatti, gli investitori possono essere attratti ed
indotti ad agire come il manipolatore.Un altro esempio consiste nell'acquisto di rilevanti
quantità di strumenti finanziari tali da consentire all'agente di intervenire a
suo piacimento sul loro valore, senza utilizzare metodi di per sé stessi
ingannatori, consistendo invece l’inganno nella "dissimulazione" al mercato
l'incetta di titoli compiuta.
E’ vero che è stato introdotto anche un illecito amministrativo di manipolazione del mercato?
La grande novità della legge n. 62 del 2005 riguarda
l'introduzione, accanto alla fattispecie penale, di una nuova figura regolata
dall’articolo 187 ter TUF che prevede un illecito di natura amministrativa di
competenza della Consob.
Che ruolo svolge la Consob nella prevenzione degli abusi di mercato?
Svolge un ruolo fondamentale, avendo in particolare la legge
n. 62 del 2005 ampliato notevolmente i suoi poteri di vigilanza e di indagine.
Si tratta di poteri particolarmente incisivi ed azionabili nei confronti di
chiunque possa essere informato sui fatti, che comprendono audizioni personali,
ispezioni, perquisizioni e sequestro dei beni. La Consob può avvalersi inoltre
della collaborazione delle Pubbliche Amministrazioni, accedere al sistema
dell’anagrafe tributaria eccetera.E’ alla Consob che spetta il compito di selezionare le
anomalie del mercato valutabili come condotte abusive.