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Manipolazione del mercato

del 17/04/2012
CHE COS'È?

Manipolazione del mercato: definizione

Il reato di manipolazione del mercato (cosiddetto aggiotaggio finanziario), disciplinato dall'articolo 185 del Testo Unico sulla Finanza (decreto legislativo 58/1998), ha quale obiettivo quello di tutelare l'integrità del mercato finanziario e conseguentemente gli investitori dal market abuse, ovvero quelle condotte manipolative in grado di alterare la regolare formazione del prezzo degli strumenti finanziari, così da garantire al mercato quella trasparenza ed efficienza indispensabile per il suo corretto funzionamento.
Esso punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi, qualora siano concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.
La pena prevista è la reclusione da due a dodici anni e la multa da ventimila euro a cinque milioni di euro. Nel caso di operazioni relative a particolari strumenti finanziari, la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a centomila e duecento ventuno euro e dell’arresto fino a tre anni.


COME SI FA

Il reato di manipolazione del mercato, come risulta dalla lettera della norma, è strutturato come reato comune e infatti può essere compiuto da chiunque diffonde notizie false (cosiddetto aggiotaggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi (cosiddetto aggiotaggio manipolativo).
Il secondo comma prevede, in relazione alla qualifica del soggetto agente, la possibilità per il Giudice di inasprire ulteriormente la sanzione fino al triplo o fino a dieci volte il profitto o il prodotto del reato.
Sul piano soggettivo la norma si limita a prevedere il dolo generico, non rilevando il perseguimento di finalità particolari per l'integrazione del reato. Sarà sufficiente la coscienza e volontà di diffondere notizie false oppure porre in essere operazioni simulate o altri artifici, unitamente alla consapevolezza dell'idoneità di tali condotte a cagionare una sensibile alterazione dei prezzi degli strumenti finanziari.
Il bene giuridico tutelato è il metodo di formazione e determinazione del prezzo secondo il regolare meccanismo delle leggi di mercato.
L'indeterminatezza della formula "altri artifizi" consente di ricomprendere tutte le ipotesi non rientranti nell'espressione "notizie false", ma che in ogni caso siano in grado di trarre in inganno il pubblico degli investitori, oppure tutte quelle condotte lecite e prive di qualsiasi carattere di simulazione, ma che analizzate nel contesto concreto in cui operano risultano manipolative. Il parametro utilizzato dalla giurisprudenza nella valutazione degli altri artifizi è quello dell'oggettiva valenza ingannatoria. Aspetto questo che oggi permette al reato di manipolazione del mercato di essere riscoperto quale norma fondamentale nel contrasto agli abusi di mercato, essendo utilizzabile per contestare condotte anche molto diverse tra loro.
La norma, considerato anche il forte inasprimento sanzionatorio, trova dei limiti di applicazione in sede giudiziaria. Si tratta, infatti, di una fattispecie di pericolo concreto, sicché il Giudice di volta in volta dovrà accertare che la condotta posta in essere sia stata concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. È una valutazione rimessa fondamentalmente alla sensibilità del Giudice deputato a esprimere il relativo giudizio, che richiede una delimitazione della concreta situazione di mercato all'interno della quale si attiva la condotta incriminata. 


CHI

Il reato di aggiotaggio finanziario è perseguibile d'ufficio. Autorità giudiziaria competente è il Tribunale collegiale del luogo dove è stato commesso il reato. Di regola si ritiene che esso coincida con il luogo dove la condotta illecita "incontra" i destinatari cui è rivolta. Va dunque individuato nel luogo dove i prezzi degli strumenti finanziari si formano (Borsa Valori che ha sede in Milano). Tuttavia, nel caso specifico di negoziazioni di azioni e strumenti finanziari nell'ambito del circuito telematico, secondo un'altra opinione, il reato si intende consumato nel luogo dove il soggetto agente ha immesso nel sistema l'offerta di vendita/acquisto artificiosa.
Come tutte le volte che si ha anche solo il sospetto di essere indagati o di avere subito un reato, è consigliabile contattare un avvocato penalista al fine di ricevere chiarimenti sul caso concreto e compiere gli eventuali "passi" che, insieme al legale, venissero giudicati necessari o anche solo opportuni. Più precisamente, e solo per fare un esempio, per valutare se formulare una richiesta alla Procura della Repubblica per essere informati dell’esistenza di procedimenti a proprio carico. 


FAQ

Cosa si intende per strumenti finanziari?

A mero titolo esemplificativo possono essere indicati: le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;le quote di fondi comuni.Per approfondimenti vedi anche 'Prodotti finanziari'.

Quale può essere una condotta manipolativa del mercato?

In primo luogo la diffusione, con qualsiasi mezzo di notizie false, ma apparentemente degne di credito e quindi idonee ad influenzare i prezzi degli strumenti finanziari. Altra tecnica è quella che si realizza quando i prezzi vengono manipolati attraverso una serie di operazioni effettivamente realizzate, ma poste in essere con fini ingannatori, come far credere che un determinato titolo sia oggetto di crescenti forti scambi sul mercato: in tal caso, infatti, gli investitori possono essere attratti ed indotti ad agire come il manipolatore.Un altro esempio consiste nell'acquisto di rilevanti quantità di strumenti finanziari tali da consentire all'agente di intervenire a suo piacimento sul loro valore, senza utilizzare metodi di per sé stessi ingannatori, consistendo invece l’inganno nella "dissimulazione" al mercato l'incetta di titoli compiuta.

E’ vero che è stato introdotto anche un illecito amministrativo di manipolazione del mercato?

La grande novità della legge n. 62 del 2005 riguarda l'introduzione, accanto alla fattispecie penale, di una nuova figura regolata dall’articolo 187 ter TUF che prevede un illecito di natura amministrativa di competenza della Consob.

Che ruolo svolge la Consob nella prevenzione degli abusi di mercato?

Svolge un ruolo fondamentale, avendo in particolare la legge n. 62 del 2005 ampliato notevolmente i suoi poteri di vigilanza e di indagine. Si tratta di poteri particolarmente incisivi ed azionabili nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti, che comprendono audizioni personali, ispezioni, perquisizioni e sequestro dei beni. La Consob può avvalersi inoltre della collaborazione delle Pubbliche Amministrazioni, accedere al sistema dell’anagrafe tributaria eccetera.E’ alla Consob che spetta il compito di selezionare le anomalie del mercato valutabili come condotte abusive.
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