Investimenti finanziari contratto quadro: definizione
L’attività di prestazione di servizi di investimento da parte dell’intermediario finanziario avviene mediante la stipulazione del cosiddetto contratto quadro (master agreement) e, in seguito, mediante la conclusione dei singoli ordini di acquisto degli strumenti finanziari impartiti dai clienti.
Il contratto quadro regolamenta in via generale il rapporto tra il cliente e l’intermediario, mentre gli ordini di acquisto dei singoli strumenti finanziari sono atti negoziali esecutivi della regolamentazione prevista nel contratto quadro e consistono nella negoziazione delle singole operazioni impartite dal risparmiatore.
Al contratto quadro si applica l’articolo 23 Testo Unico della Finanza. Tale articolo, sulla base di quanto già previsto dalla legislazione antecedente al Testo Unico della Finanza, stabilisce l’obbligo di adottare, per i contratti quadro fra clienti ed intermediari aventi ad oggetto servizi di investimento, ad eccezione del contratto di consulenza finanziaria, la forma scritta. E’ prevista, poi, la consegna di un esemplare di tale contratto all’investitore.
Tali principi sono stati riaffermati nell’articolo 37 del Regolamento intermediari Consob n. 16190/2007 che, nell’ambito della procedura di attuazione della Direttiva Mifid, ha abrogato il precedente regolamento n. 11522/98.
Nei casi di inosservanza della forma prescritta il contratto ai sensi dell’articolo 23 Testo Unico della Finanza è nullo; il successivo comma 3 dello stesso articolo specifica poi come la stessa nullità sia relativa ossia possa essere fatta valere solo dal cliente.
Avv. Fabio Benatti
Ordine degli Avvocati di Modena
Studio Legale Avvocato Fabio Benatti
A fronte di investimenti che si sono rivelati dannosi o inefficienti (si pensi solo alle vicende del cosiddetto "risparmio tradito" che ha riguardato il default su obbligazioni emesse da Repubblica Argentina, Cirio, Parmalat, Cerruti, Arena, Lehman Brothers, Giacomelli, Finmek o alle vicende degli strumenti derivati), il cliente, in assenza della forma scritta del contratto quadro, può far valere la nullità e richiedere all’istituto bancario la restituzione del capitale perso e dei relativi interessi.
In simili casi il risparmiatore che abbia subito danni per la perdita del capitale investito può rivolgersi ad un avvocato esperto in materia al fine di valutare l’esperimento di eventuali azioni contro l’intermediario finanziario a tutela dei propri diritti.