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Rag. Francesca Seniga
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Argomento: Finanza e mercati

Aggiornato al 03/02/2012

Insider Trading

CHE COS'È
Innanzitutto è bene definire meglio l’espressione “abusi di mercato”. Con questa locuzione si identificano tutte quelle situazioni in cui i risparmiatori che vogliono investire nei mercati finanziari si trovano a dover affrontare, in maniera diretta o indiretta, le conseguenze negative del comportamento di altri soggetti che:
  • hanno fatto uso a loro vantaggio (o di altri) di informazioni privilegiate non accessibili al pubblico;
  • hanno falsato il meccanismo di fissazione del prezzo degli strumenti finanziari;
  • hanno divulgato informazioni false ovvero ingannevoli.
Il primo comportamento sopraccitato configura il tipico reato di “insider trading”, mentre gli altri due costituiscono la fattispecie dell'”aggiotaggio” (o manipolazione del mercato).
Entriamo ora più nello specifico, spiegando l’insider trading.
Con questo termine si intende la negoziazione (compravendita) di titoli (valori mobiliari) di una determinata società da parte di soggetti che, per la loro posizione all’interno della stessa o per la loro attività professionale, siano venuti in possesso di informazioni riservate non di pubblico dominio (indicate come “informazioni privilegiate”) che, per loro natura, permettono a chi ne faccia utilizzo una scelta basata su di un’asimmetria informativa, privilegiandoli rispetto ad altri investitori sul medesimo mercato.
Vi è un orientamento comune a livello mondiale sul fatto che l’insider trading sia nocivo per i mercati finanziari e debba quindi essere vietato; alcuni sono invece dell’idea che consentire l’abuso di informazioni privilegiate favorisca l’afflusso al mercato di nuova informazione e sia in grado di spingere i prezzi verso valori reali, con riflessi positivi sull’efficienza allocativa e operativa dei mercati e riduzione dei costi di ricerca di informazioni da parte degli investitori. Tuttavia l’orientamento prevalente considera il fenomeno un comportamento scorretto e lesivo degli interessi di coloro che ricercano nei mercati finanziari un’occasione di investimento del proprio risparmio.

Merita notare come vi siano tre differenze principali tra i due comportamenti sopra descritti (insider trading e aggiotaggio):
  • un agente che manipola l’andamento di un titolo può essere interessato a rendere pubblica al mercato la propria condotta mentre un insider trader cerca di non far percepire la propria presenza sul mercato;
  • l’insider trading è sempre basato sullo sfruttamento di un’informazione privilegiata, mentre l’aggiotaggio non lo è necessariamente;
  • gli insider traders operano sempre nella direzione che il mercato seguirebbe una volta acquisita l’informazione, mentre per i manipolatori la direzione dell’operatività non è univoca.
Rag. Francesca Seniga
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COME SI FA
Combattere e reprimere gli abusi di mercato è una tappa fondamentale per assicurare l’integrazione dei mercati finanziari a livello internazionale e incrementare la fiducia degli investitori nella trasparenza ed efficienza dei mercati stessi. Un mercato integrato è in grado di apportare una serie di benefici alle imprese in quanto permette loro di ridurre il costo del capitale necessario a finanziare i progetti d’investimento e ai consumatori in termini di pensioni più elevate, mutui più accessibili e disponibilità di una più ampia varietà di strumenti finanziari.
Il Consiglio Europeo di Lisbona aveva fissato per il 2005 la data limite per completare l’integrazione dei mercati finanziari. Il quadro giuridico in vigore a livello europeo a tutela dell’integrità del mercato è incompleto. A livello comunitario mancano disposizioni comuni in materia di manipolazione del mercato. A livello di Stati membri esiste una congerie di norme e i requisiti giuridici variano a seconda degli ordinamenti. Queste differenze determinano distorsioni concorrenziali sui mercati finanziari. Si assiste intanto allo sviluppo di nuovi prodotti e di nuove tecnologie, crescono le transazioni transfrontaliere e si stanno sviluppando mercati tra loro interconnessi. Questi sviluppi accrescono le occasioni di manipolare il mercato: Internet, per esempio, può accrescere il rischio di diffusione di informazioni false o ingannevoli.
In teoria uno stesso reato andrebbe punito con pene analoghe in tutti gli Stati membri, ma la realtà è diversa in quanto il trattato CE non prevede una completa armonizzazione delle sanzioni penali. Uno sguardo al di fuori dell’ambito europeo: negli Stati Uniti non esiste una norma federale che proibisca direttamente la pratica dell’insider trading ma la possibilità giuridica di perseguire tale tipologia di transazioni deriva dall’interpretazione che è stata data dalla Corte Suprema alla “Sezione 10 (b) del Securities Exchange Act del 1934 e alla “Regola 10b-5” della SEC recante norme in materia di frodi relative alla compravendita di valori mobiliari (in effetti la pratica dell’insider trading è stata considerata legale negli USA fino agli anni ’60).
L’Unione Europea ha, da ultimo, disciplinato la materia tramite la direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, direttiva accolta nella legislazione italiana con le modifiche apportate al TUF (Testo Unico della Finanza).
In Italia l’abuso di informazioni privilegiate è, infatti, attualmente disciplinato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF). Ai sensi del disposto di cui all’articolo 184 compie il reato di abuso di informazioni privilegiate “chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione anche pubblica o di un ufficio:
  • acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
  • comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;
  • raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)".
Mentre l’articolo 181, comma 1 specifica cosa debba intendersi per informazione privilegiata: “si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”.


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