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Argomento: Finanza e mercati

Aggiornato al 02/02/2012

Prestiti partecipativi

CHE COS'È
Un mercato favorevole e una sana gestione produttiva spesso non bastano ad assicurare il successo di un’iniziativa imprenditoriale quando mancano adeguati capitali propri.
Ma se l’impresa deve al più presto recuperare l’equilibrio finanziario non sempre però l’entità e i tempi di un aumento di capitale trovano i soci preparati a sostenerlo.
Come conciliare esigenze dell’impresa con possibilità e interessi della proprietà?
Il prestito partecipativo risolve questo problema, ed è inquadrabile nella cosiddetta “finanza innovativa”. Il prestito partecipativo (introdotto per la prima volta nell’ordinamento legislativo italiano dall’articolo 35 della legge 5 ottobre 1991 n. 317) si configura come un rapporto triangolare tra la banca, l’impresa finanziata e i terzi coobligati (di norma i soci).
La società finanziata si obbliga a corrispondere alla banca, alla scadenza, il capitale e gli interessi, nonché una somma percentuale dell’utile netto d’esercizio.
I soci s’impegnano, in quanto coobbligati, a fornire alla società le risorse necessarie per provvedere al rimborso delle rate del prestito in linea capitale.
Il credito che i soci maturano in tal modo costituisce un finanziamento in conto futuro aumento del capitale sociale che viene trasformato in capitale sociale alla fine dell’ammortamento del prestito partecipativo.
Il prestito partecipativo si configura quindi come un’anticipazione del capitale di rischio.
Il vantaggio per i soci consiste nel poter dilazionare nel tempo l’impegno finanziario mentre il vantaggio per l’impresa consiste nell’ottenere sin dall’inizio le risorse necessarie per la sua operatività.
Inoltre l’aumento del capitale sociale che si ha con il prestito partecipativo consente all’impresa di ottenere la riduzione dell’Irpeg prevista dalle vigenti disposizioni fiscali (DIT e SuperDIT).

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COME SI FA
Beneficiari
Sono beneficiari del prestito partecipativo le piccole e medie imprese organizzate in forma di società di capitali, ivi comprese le società cooperative con esclusione delle imprese agricole indicate dall’articolo 2135 del codice civile.

Programma d'attività
E’ concesso in relazione a un programma d’attività, finalizzato alla costituzione, allo sviluppo e alla ristrutturazione dell’impresa, nonché alla tutela ambientale, al risparmio energetico, all’innovazione tecnologica e agli investimenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Importo concedibile
Fino al 100% dell’aumento del capitale previsto.
In considerazione della particolare struttura del finanziamento l’importo viene determinato anche in funzione dell’impegno assunto dai soci (sottoscrizione dell’atto di obbligo).

Garanzie
A garanzia del prestito partecipativo, per capitale e interessi, dovrà essere rilasciata da parte dei soci o di altri soggetti coobligati la fideiussione a favore della banca.

Rimborso
Il rimborso è effettuato di norma in rate semestrali costanti di capitale oltre agli interessi.

Durata
La durata potrà variare da un minimo di cinque anni a un massimo di dieci anni, oltre il periodo di preammortamento.

Documenti
La domanda di prestito partecipativo è presentata dall’impresa all’Istituto di Credito, corredata dai seguenti documenti:
  • il bilancio degli ultimi due esercizi, completo della nota integrativa, della relazione sulla gestione e della relazione dei sindaci;
  • il certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio;
  • l’elenco degli affidamenti bancari e dei relativi utilizzi;
  • una relazione sull’attività dell’impresa con il programma d’attività da intraprendere;
  • il conto economico di previsione a regime dopo la realizzazione del programma d’attività;
  • il versamento dell’acconto delle spese di istruttoria.
Detti prestiti partecipativi rappresentano uno strumento innovativo e flessibile, del tutto nuovo per il mercato italiano.

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