Servizi finanziari: definizione
Per servizi finanziari si intendono (vedi l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 58/98, come modificato, "TUF") i seguenti servizi e attività, quando hanno ad oggetto strumenti finanziari:
- la negoziazione per conto proprio, ovvero l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta (ossia incidente sul patrimonio proprio dell'intermediario, sul quale si rifletteranno quindi i risultati dell'operazione) e in relazione a ordini dei clienti, nonché l'attività di market maker, finalizzata ad ottenere una differenza fra i prezzi di acquisto e quelli di vendita;
- l'esecuzione di ordini per conto dei clienti, ovvero l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari nella quale il cliente paga al broker una provvigione per il servizio ricevuto;
- la sottoscrizione e/o il collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente e il collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, consistente nell'offerta a terzi di strumenti finanziari nuovi o già emessi per conto di un emittente o di un potenziale venditore;
- la gestione di portafogli, ovvero l'attività di gestione del patrimonio affidato dal singolo cliente all'intermediario attraverso l'investimento in strumenti finanziari;
- la ricezione e la trasmissione di ordini, che ricomprende l'attività di mera ricezione e trasmissione al negoziatore degli ordini provenienti dal cliente, nonché l'attività di semplice mediazione tra due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro;
- la consulenza in materia di investimenti, consistente nella prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, concernenti una o più operazioni relative a un determinato strumento finanziario;
- la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero l'attività gestione di sistemi multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti.
Per strumenti finanziari si intende, in breve, quelli previsti dall'articolo1, comma 2, del TUF, e cioè i valori mobiliari (azioni, obbligazioni e altri titoli di debito), gli strumenti del mercato monetario, le unità di un organismo di investimento collettivo del risparmio, nonché gli "strumenti finanziari derivati" (contratti d'opzione, a termine, futures, swaps, equity swaps, combinazioni di contratti e titoli), il cui valore deriva da quello degli elementi sottostanti (ad esempio, il valore di un'opzione è legato a quello dell'azione sottostante).
I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi finanziari sono le imprese di investimento (società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, che operano in Italia con o senza succursale) e le banche. Il TUF autorizza, in relazione alla prestazione di singoli servizi, anche altri soggetti, tra cui:
- le società di gestione del risparmio, nonché le società di gestione armonizzate (se autorizzate nello Stato membro d'origine), che possono svolgere professionalmente nei confronti del pubblico la gestione di portafogli e la consulenza in materia di investimenti;
- gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB, che possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, i servizi di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché il servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente e di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- le società di gestione di mercati regolamentati;
- i consulenti finanziari in possesso dei requisiti di professionabilità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e iscritti nell'apposito albo previsto dall'articolo 18 bis, comma 2, del TUF, nonché le società per azioni e le società a responsabilità limitata in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti sempre con regolamento adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che possono prestare la consulenza in materia di investimenti, a condizione che non detengano somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.