Mandato fiduciario: definizione
Il mandato fiduciario è uno strumento giuridico per mezzo del quale, pur rimanendo in capo al mandante la titolarità effettiva del bene, viene attribuita alla società mandataria a ciò autorizzata (società fiduciaria) la facoltà di esercitare i diritti che ne scaturiscono, in nome proprio ma per conto del mandante. Il mandato fiduciario è uno strumento giuridico in grado di offrire riservatezza e anche una garanzia di adeguata e corretta amministrazione di beni.
Avv. Laura Armenise
Ordine degli Avvocati di Bari
Loconte & Partners Studio Legale e Tributario
Il titolare di beni che intende far amministrare gli stessi da una società fiduciaria, conferisce un mandato fiduciario per iscritto, fornendo alla fiduciaria tutte le informazioni e i documenti di cui la stessa necessita per l’instaurazione dell’incarico e per l’adempimento delle procedure antiriciclaggio nonché la “provvista” per lo svolgimento dello specifico incarico. I contratti che le società fiduciarie sottopongono ai fiducianti, devono obbligatoriamente contenere specifiche clausole che rispettino le prescrizioni di legge e le prescrizioni delle associazioni di categoria (Assofiduciaria). Nel corso dello svolgimento dell’incarico, il fiduciante deve sempre fornire le proprie istruzioni alla società fiduciaria per iscritto. Non occorre atto pubblico.
I soggetti che possono svolgere le attività fiduciarie sono esclusivamente le società fiduciarie soggette alla vigilanza del Ministero delle Attività Produttive e dallo stesso autorizzate ad operare nel quadro della normativa vigente di concerto con il Ministero della Giustizia. Le norme che regolano l’attività fiduciaria sono la Legge 23 novembre 1939, n. 1966, il R.D. 22 aprile 1940, n. 531, il D.M. 16 gennaio 1995, oltre che in materia societaria, le disposizioni introdotte con la riforma del diritto societario. Con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010, sono state apportate alcune modifiche tra l’altro al TUB ed al TUF che comportano modifiche anche nella disciplina delle società fiduciarie. In particolare, il provvedimento prevede la distinzione tra (i) società fiduciarie “ordinarie” e (ii) società fiduciarie “speciali” che, dotate di determinati requisiti patrimoniali e di un determinato capitale sociale, dovranno essere iscritte in una sezione speciale dell’albo previsto dall’art. 106 TUB, essere sottoposte a vigilanza di Banca d’Italia, e assoggettate all’applicazione della normativa antiriciclaggio secondo il regime previsto per gli intermediari bancari e finanziari.