Hedge founds: definizione
Gli Hedge Found (o investimenti alternativi, fondi di fondi) sono dei fondi speculativi che si differenziano da qualsiasi altro fondo d'investimento per la libertà che il gestore ha nell’investire non solo nei classici strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, indici, valute) ma altresì in strumenti derivati (strumenti il cui rendimento è collegato ad un sottostante di riferimento), nonché per la possibilità del gestore di vendere allo scoperto (vendendo cioè titoli non direttamente posseduti) ed utilizzare l’effetto leva (utilizzando capitali superiori rispetto a quelli costituenti il patrimonio del fondo).
Il termine hedging significa letteralmente copertura, protezione e, in effetti, questi fondi nascono proprio con l'intento di gestire il patrimonio eliminando in gran parte il rischio di mercato con l’obiettivo di avere risultati di gestione positivi indipendentemente dall'andamento dei mercati finanziari in cui operano.
Avv. Giovanna Aucone
Ordine degli Avvocati di Roma
Puopolo Geffers Iacobelli & Partners - Studio Legale Associato
In Italia sono previste alcune disposizioni a tutela degli investitori. Innanzitutto le quote dei fondi speculativi non possono essere oggetto di sollecitazione all'investimento. Inoltre l'ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione non può essere inferiore a 500 mila euro. Infine il valore della quota è reso noto mensilmente. Eventuali disinvestimenti richiedono periodi di attesa piuttosto lunghi, spesso oltre i 40 giorni, prevedendosi talvolta un "lock-up period", ossia un periodo prima del quale non è possibile smobilizzare la somma investita. Si presentano dunque come investimenti dall’elevato grado di rischio.
Gli Hedge Found devono essere gestiti da una SGR Speculativa la quale abbia come oggetto esclusivo la costituzione e/o gestione di fondi. E’ la Banca d’Italia, previo parere della Consob, ad autorizzare lo svolgimento dei servizi di gestione del risparmio qualora siano soddisfatti alcuni requisiti base, quali la costituzione nella forma di S.p.A., la presenza nella denominazione sociale di “società di gestione del risparmio”, un capitale non inferiore ad un milione di euro e l’individuazione nel territorio Italiano della sede legale e direzione generale. In relazione alla struttura organizzativa delle SGR Speculative, la Banca d’Italia dichiara applicabili per quanto compatibili le disposizioni generali sulle SGR.