Conto energia: definizione
Tale sistema di incentivazione, delineato nella Direttiva Comunitaria 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, è stato recepito dall’ordinamento italiano con il decreto legislativo 387/2003.
I criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare sono stati definiti, ai sensi dell’articolo 7 comma 1 del decreto legislativo 387/2003, con i decreti ministeriali del 2005 e 2006 (Primo Conto Energia), del 2007 (Secondo Conto Energia), del 2010 (Terzo Conto Energia) e recentemente (5 maggio 2011) con il Quarto Conto Energia, che hanno previsto i tempi e i termini di attuazione dello stesso decreto legislativo 387/2003, nonché le modalità di erogazione degli incentivi.
Il particolare, il conto energia rappresenta un meccanismo di incentivazione alla produzione elettrica “verde” che dispone tariffe incentivanti – per un determinano periodo temporale – per i KWh prodotti da fonti energetiche rinnovabili e rivenduti al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
Il nuovo conto energia si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016.
Il quarto conto energia dispone, all’articolo 10, che entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, il soggetto responsabile debba far pervenire al Gestore dei Servizi Elettrici la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, completa di tutta la documentazione indicata nello stesso decreto (allegato 3-C).
Il mancato rispetto di tale termine comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al Gestore dei Servizi Elettrici, fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio.
Il tempo a disposizione del soggetto responsabile per raccogliere la documentazione ed inoltrarla al Gestore dei Servizi Elettrici è stato, quindi, ridotto sensibilmente, da 60 a 15 giorni.
Al contrario, il Gestore dei Servizi Elettrici avrà a disposizione non più 60, bensì 120 giorni per verificare il rispetto delle disposizioni del decreto, determinare e assicurare l’erogazione della tariffa spettante.
In aggiunta alla documentazione elencata nell'allegato 3-C, occorrerà, inoltre, trasmettere anche i seguenti documenti:
- a decorrere dal 29 marzo 2012, il certificato di garanzia di prodotto di almeno 10 anni, per i moduli fotovoltaici;
- a decorrere dal 30 giugno 2012, il certificato che attesti l'adesione del produttore di moduli ad un sistema o consorzio che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici, al loro fine vita;
- le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di Gestione per la Qualità), ISO 14001:2004 (Sistema di Gestione Ambientale) e OHSAS 18001 (Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza del Lavoro);
- il certificato di ispezione di fabbrica per i moduli e gli inverter che attesti la qualità del processo e dei materiali utilizzati.
- a) potenza nominale non inferiore a 1 kW;
- b) conformità alle pertinenti norme tecniche prescritte in decreto.
- le persone fisiche;
- le persone giuridiche;
- i soggetti pubblici;
- i condomini di unità abitative e/o edifici.