CHE COS'È?
Proprietà scioglimento della comunione: definizione
Sussiste la comunione quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone.
La comunione è definita pro indiviso quando il diritto di ciascuno dei partecipanti investe l’intera cosa, cosicché nessuno ne ha la proprietà esclusiva, neppure su parte di essa.
Il nostro codice civile prevede che ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione e quindi la divisione a meno che si tratti di cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate.
I partecipanti, al momento della costituzione, possono però diversamente pattuire di rimanere in comunione per un determinato periodo, che comunque non può eccedere il decennio. In tale evenienza, l’autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento prima del tempo convenuto solo qualora ricorrano gravi circostanze, da valutare ad una stregua oggettiva e non con riguardo al singolo interesse.
La divisione, se tutti i partecipanti alla comunione sono d’accordo, è eseguita con contratto, altrimenti ogni partecipante può rivolgersi all’autorità giudiziaria e la divisione sarà fatta con sentenza.
COME SI FA
Di regola, sempre che sia possibile, la divisione deve essere effettuata in natura, nei limiti della comoda divisibilità dei beni.
In caso di indivisibilità, invece, si procede alla vendita (all’incanto in caso di divisione giudiziale) ovvero all’assegnazione del bene ad un singolo partecipante, con riparto di quanto incassato o imputazione alla singola porzione e conguaglio, secondo le regole della divisione ereditaria.
Forma
Il contratto di divisione di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari va redatto per iscritto, a pena di nullità (articolo 1350, n. 11), e sottoposto alla formalità della trascrizione (articolo 2646). La mancata trascrizione di una divisione contrattuale, conclusa in forma scritta, non intacca la validità dell'atto nei rapporti interni, ma impedisce la sua opponibilità ai terzi.
CHI
Per la sua opponibilità ai terzi, il contratto di divisione di beni immobili o beni mobili registrati dovrà essere stipulato innanzi a un notaio.
FAQ
Cosa si intende per “comoda divisibilità”?
Per comoda divisibilità si deve intendere la possibilità di frazionare il bene in tante quote omogenee suscettibili di autonomo godimento che non comportino un sensibile deprezzamento rispetto al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso.
Il patto di rimanere in comunione per un periodo a tempo indeterminato è nullo o è valido, ancorché nei limiti dei dieci anni?
Si ritiene che il patto concluso a tempo indeterminato sia nullo, se la volontà dei compartecipi è nel senso di rimanere in comunione solo a tempo indeterminato. È, invece, valido, ancorché nei limiti dei dieci anni, se risulta la volontà di rimanere in comunione il maggior tempo possibile.