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Pertinenza

Ordine degli Avvocati di Milano

Argomento: Proprietà e diritti reali

Aggiornato al 22/06/2011

CHE COS'È

La pertinenza è una relazione tra due beni distinti dove uno è destinato a servizio o ornamento di un altro che, quindi, è principale (ad esempio: l’impianto di allarme di un appartamento).
Il vincolo deve essere durevole e non occasionale e deve essere posto in essere da chi è proprietario della cosa principale ovvero ha su di essa un diritto reale.

Avv. Maurizio Sala
Ordine degli Avvocati di Milano
Studio Legale Avvocato Maurizio Sala

COME SI FA

Per la costituzione di una pertinenza è necessario sia l’elemento oggettivo (destinazione della cosa a servizio o ornamento di un’altra) sia quello soggettivo (volontà di destinare una cosa a servizio o ornamento di un’altra).
In assenza di accessorietà di una cosa rispetto ad un’altra non vi è pertinenza.
Le pertinenze seguono la sorte della cosa principale: se questa viene ceduta, con essa sono cedute le sue pertinenze.
La cosa pertinenziale può essere di proprietà di soggetto diverso da quello della cosa principale.
Chi acquista in buona fede la cosa principale senza sapere che la pertinenza fosse di proprietà di terzi acquista anche la proprietà di questa.
Se la cosa principale è costituita da un immobile ovvero da un bene mobile registrato (es.: automobile) non si può opporre all’acquirente il vincolo pertinenziale (ad esempio dell’autoradio installata sulla vettura dopo l’acquisto) se tale vincolo non risulta da atto scritto avente data certa anteriore a quello della vendita della cosa principale.


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