Il Professionista su misura per te
o richiedi una
Chiedi una Consulenza o Preventivo Gratuito

Fallimento: ripartizione dell'attivo

del 27/03/2012
CHE COS'È?

Fallimento ripartizione dell'attivo: definizione

Una volta approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il Giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale.
Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata, ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal Giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori.
Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.

COME SI FA

Il Giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.
Il Giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del fallito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all'articolo 111 Legge Fallimentare fra i soli richiedenti.


CHI

Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34 Legge Fallimentare.
Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.


FAQ

Possono essere effettuate ripartizioni parziali dell’attivo nel corso della procedura?

Nel corso della procedura il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 97 Legge Fallimentare o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura.Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria; i creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto; decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.
vota  

Con l'inserimento dei miei dati dichiaro di aver preso visione ed accettato il Trattamento dei Dati

FALLIMENTO: VOCI CORRELATE

Azione revocatoria fallimentare

di Avv. Marco Agami del 27/03/2012

Uno dei tratti distintivi della procedura fallimentare è la cosiddetta par condicio creditorum, ovve..

Fallimento: dichiarazione

di Avv. Nicola Soldati del 23/03/2012

La sentenza mediante la quale si apre la procedura fallimentare è emessa dal Tribunale del luogo dov..

Piccoli imprenditori: fallibilità

di Dott. Giovanni Sanfilippo del 13/06/2011

A norma dell’articolo 1 della Legge Fallimentare (Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) sono soggetti..

Fallimento: opposizione al passivo e ai progetti di riparto

di del 25/11/2015

In caso di fallimento, l'opposizione al passivo e ai progetti di riparto consiste nella procedura di..

Fallimento: progetti di risanamento

di Avv. Angelo Sala del 23/03/2012

Il progetto (o piano) di risanamento è un piano predisposto dall’imprenditore che si trovi in stato ..