Fallimento ripartizione dell'attivo: definizione
Una volta approvato il conto e liquidato il compenso del
curatore, il Giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il
riparto finale.
Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli
accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è
ancora verificata, ovvero se il provvedimento non è ancora passato in
giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal Giudice delegato,
perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui
spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori.
Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della
procedura.
Il Giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione,
può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in
luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non
ancora rimborsati.
Il Giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del
fallito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso
dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui
al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base
all'articolo 111 Legge Fallimentare fra i soli richiedenti.
Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le
somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già
indicati ai sensi dell'articolo 34 Legge Fallimentare.
Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse
dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri
creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
Possono essere effettuate ripartizioni parziali dell’attivo nel corso della procedura?
Nel corso della procedura il curatore, ogni quattro mesi a
partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 97 Legge Fallimentare o
nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle
somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate
quelle occorrenti per la procedura.Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione
in cancelleria; i creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre
reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto; decorso tale
termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il
progetto di ripartizione.