Fallimento: definizione
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
- aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 300.000;
- aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro 200.000;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro 500.000.