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Fallimento

del 23/03/2012
CHE COS'È?

Fallimento: definizione

Il fallimento è lo strumento attraverso il quale si supera l'inattività o la volontà contraria al soddisfacimento delle obbligazioni assunte dal debitore, rispetto alle quali il suo intero patrimonio svolge una funzione di garanzia.
Si svolge nell'interesse dei creditori e nel rispetto della par condicio creditorum innanzi al Tribunale del luogo ove ha sede principale l'imprenditore.
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici che si trovano in stato di insolvenza. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
Le medesime disposizioni si applicano all'imprenditore defunto.


COME SI FA

L'istanza di fallimento può essere presentata dall'imprenditore, da uno o più creditori.
Altresì, il fallimento può essere dichiarato su richiesta del pubblico ministero quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dall'irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell'imprenditore, ovvero, ancora, quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal Giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile. 


CHI

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

  1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 300.000;
  2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro 200.000;
  3. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro 500.000.


FAQ

Può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa?

L'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell’impresa può essere dichiarato fallito nella Repubblica Italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.
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