Spa collegio sindacale: definizione
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria per le società per azioni e per le società in accomandita per azioni. Per le società a responsabilità limitata la nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a euro 120.000; o, se è previsto dall'atto costitutivo, nel caso in cui per due esercizi consecutivi sono stati superati i seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale - euro 4.400.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni - euro 8.800.000;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio - 50 unità.
Il collegio sindacale deve essere composto da tre o da
cinque membri. Devono essere altresì nominati due sindaci supplenti.
Il collegio sindacale deve:
- vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione con particolare riferimento all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile qualora lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato preveda che lo stesso sia demandato al collegio sindacale.