Spa azioni: definizione
Le azioni non possono essere emesse al portatore, avere un valore inferiore al loro valore nominale, non sono divisibili e per soddisfare le diverse esigenze degli investitori possono essere:
- ordinarie
- privilegiate
- di risparmio
- di lavoro
- di godimento.
Di solito, tuttavia, l’atto costitutivo stabilisce per le azioni privilegiate una limitazione al diritto di voto: tale diritto, infatti, viene consentito solo nel caso in cui si vuole modificare l’atto costitutivo, emettere delle obbligazioni, nominare e conferire i poteri ai liquidatori.
Le azioni di risparmio possono essere emesse soltanto dalle società quotate in borsa, non attribuiscono alcun diritto di voto ma sono privilegiate sia nella ripartizione degli utili che nel rimborso del capitale a seguito di liquidazione: in particolare a questo tipo di azione viene garantito un dividendo pari a quello delle azioni ordinarie maggiorato di almeno il 2% del valore nominale dell’azione stessa.
Le azioni di lavoro possono essere emesse in favore dei prestatori di lavoro subordinati in forza presso le società stesse per un ammontare corrispondente agli utili a loro spettanti e comportano un pari aumento del capitale della società emittente.
Le azioni di godimento, infine, rappresentano titoli già rimborsati e/o annullati e hanno per oggetto la prestazione di particolari servizi, i titolari non hanno diritto di voto e concorrono alla ripartizione sia degli utili che del residuo del capitale sociale in caso di liquidazione.
La società non può emettere azioni con voto limitato per un importo superiore alla metà del capitale sociale: tale limite è inderogabile e, qualora durante la vita della società tale rapporto dovesse essere superato, deve essere ristabilito entro i termini di legge, altrimenti la società si scioglie ope legis.
L’azione, normalmente, viene rappresentata da un certificato, numerato progressivamente, che riporta la denominazione, la sede, la durata della società, gli estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese, il capitale sociale, il valore nominale e l’ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate, i diritti e gli obblighi particolari alle stesse attribuiti.
I predetti certificati possono rappresentare una sola azione o multipli di esse: in quest’ultimo caso sono sempre divisibili, a richiesta e spese dell’azionista.
Allo stato attuale della legislazione italiana non possono essere emessa azioni al portatore oppure che attribuiscono un diritto di voto plurimo.
Le azioni possono essere gravate da pegno, usufrutto e sequestro, mentre la società non può acquistare le proprie azioni in misura superiore agli utili distribuiti e alle riserve disponibili.
La titolarità delle azioni si acquisisce sia in sede di costituzione della società, mediante la sottoscrizione della relativa quota parte del capitale sociale effettivamente conferita, che in sede di aumento del capitale sociale, a seguito del mancato esercizio da parte dei soci del diritto di opzione su tutto o parte dell’aumento, ovvero per successivo acquisto da uno degli azionisti.
Tale trasferimento si opera mediante girata autenticata da un notaio ed è valido nei confronti della società dal momento in cui tale variazione viene annotata nel registro dei soci, a cura degli amministratori e su richiesta dell’acquirente.