Srl scioglimento: definizione
Le società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2484 Codice Civile si sciolgono:
- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter Codice Civile;
- nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473 Codice Civile;
- per deliberazione dell'assemblea;
- per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
La
società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge.
Gli
effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri
1), 2), 3), 4) e 5) sopra indicati, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio
del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne
accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) sopra indicato, alla
data dell'iscrizione della relativa deliberazione.
Quando
l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi
devono determinare la competenza a deciderle od accertarle e ad effettuare gli
adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.
- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
Soci e non soci.