Srl esclusione del socio: definizione
L'esclusione del socio è la reazione naturale della società ai comportamenti del socio che contravvengono alle obbligazioni da lui assunte al momento della costituzione della società o, in ogni caso, del suo ingresso nella compagine sociale.
La disciplina dell'esclusione del socio nelle srl è principalmente contenuta negli articoli 2473-bis e 2466 codice civile.
L'articolo 2473-bis codice civile dispone che "l'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale".
I soci hanno, quindi, innanzitutto la possibilità di inserire nell'atto costitutivo clausole di esclusione purché le stesse siano
- specifiche
- per giusta causa.
Pertanto, si deve reputare invalida una clausola statutaria di esclusione che faccia riferimento generico all’interesse della società o che si appalesi del tutto arbitraria ed ingiustificata.
Mentre l'articolo 2466 codice civile, rubricato "Mancata esecuzione dei conferimenti", al comma 3 prevede che nel caso in cui il socio sia moroso nell'effettuazione dei conferimenti possa essere ex lege escluso dalla società. In questa ipotesi, qualora risulti impossibile la vendita della partecipazione del socio moroso, "gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente".
Avv. Laura Durello
Avv. Marco Agami
Ordine degli Avvocati di Padova
ACLaw - Ceccon & Associati
In mancanza di regole stabilite nell'atto costitutivo circa il procedimento per l'esclusione del socio, e nell'assenza di una precisa disciplina dedicata alle Srl, si discute se a questa fattispecie possa applicarsi la corrispettiva norma delle società di persone di cui all’articolo 2287 codice civile, oppure quella di cui all'articolo 2533 codice civile dedicato alle società cooperative.
Nel primo caso, l'esclusione andrebbe deliberata dai soci e avrebbe effetto decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione al socio escluso. Entro il suddetto termine, il socio escluso potrebbe presentare opposizione al Tribunale, che avrebbe facoltà si sospendere l'efficacia della delibera di esclusione sino alla conclusione del procedimento di opposizione.
Mentre nel secondo caso andrebbe deliberata dagli amministratori e avrebbe effetto con l'annotazione della delibera nel libro soci, salva sospensione dell'efficacia dell'esclusione disposta dal Tribunale a cui l'escluso sia ricorso in opposizione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.
L'applicazione dell'una o dell’altra normativa dipenderà dalla qualificazione giurisprudenziale che verrà data alla Srl e quindi se verrà ricondotta nell'alveo delle società personali o meno.