Srl circolazione delle partecipazioni: definizione
Le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata, così come per le altre tipologie di società di capitali, sono per legge liberamente trasferibili, con l'effetto di mutare la compagine dei soci della società. In particolare, l'art. 2469 cod. civ. stabilisce espressamente il principio della libera trasferibilità delle quote sociali di s.r.l., sia per atto tra vivi (compravendita) che a causa di morte, salvo che l'atto costitutivo della s.r.l. non disponga in maniera diversa.
La norma in questione, dunque, consente ai soci fondatori di una s.r.l. di prevedere, nell'atto costitutivo, alcune forme di limitazione alla libera trasferibilità delle partecipazioni sociali. Il comma 2 dell’art. 2469 cod. civ. distingue due tipologie di limitazione che possono essere contenute nell'atto costitutivo:
- intrasferibilità assoluta delle quote;
- intrasferibilità relativa delle quote (trasferimento subordinato al gradimento di soci od organi sociali).
La stessa norma, quindi, sancisce che, in caso di intrasferibilità assoluta o di intrasferibilità relativa senza condizioni o limiti, oppure con condizioni o limiti che impediscano in concreto il trasferimento delle quote per causa di morte, il socio (o i suoi eredi in causa di trasferimento mortis causa) possa esercitare il diritto di recesso dalla società. È infine previsto che lo stesso atto costitutivo possa stabilire un termine, non superiore a due anni a far data dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione (se successiva), prima della scadenza del quale il recesso non possa venire esercitato dal socio che subisce dei limiti alla trasferibilità della propria quota.
Avv. Marco Agami
Ordine degli Avvocati di Padova
ACLaw - Ceccon & Associati
Il trasferimento delle quote di s.r.l. si effettua per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da notaio. Entro trenta giorni dalla redazione dell'atto pubblico o dall’autentica notarile, il notaio rogante o autenticante deve depositare il medesimo atto presso l'ufficio del Registro delle Imprese competente per il luogo in cui si trova la sede legale della società. A partire dal giorni del deposito, il trasferimento della quota ha efficacia nei confronti della società e può essere opposto ai terzi. Se il trasferimento avviene a causa di morte, il deposito deve essere effettuato a richiesta dell'erede o del legatario assegnatari della quota, dietro presentazione della documentazione da cui risulti il trasferimento (certificato di morte, eventuale testamento, atto di notorietà da cui risulti la qualità di erede o legatario).
Particolari disposizioni sono dettate dalla legge nel caso in cui, in seguito ad un trasferimento di quote, risulti un'unica partecipazione intestata ad un solo socio. In questa ipotesi, gli amministratori della società devono depositare, per l'iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese, una dichiarazione da cui risultino le generalità complete dell’unico socio, entro trenta giorni dal trasferimento delle quote. Medesimi incombenti spettano agli amministratori qualora si verifichi un trasferimento dell'unica quota da un unico socio ad altro unico socio.
Va prestata particolare attenzione alla pubblicità richiesta dalla legge per le s.r.l. con unico socio: l'art. 2462 comma 2 cod. civ. stabilisce, infatti, che fino a quando questa non sia adempiuta l’unico socio risponde illimitatamente con il proprio patrimonio per i debiti sociali.
Qualora, infine, in seguito ad un trasferimento parziale dell'unico quota, venga ricostituita la pluralità dei soci, gli amministratori dovranno depositare un'apposita dichiarazione al Registro delle Imprese, sempre entro trenta giorni dall'atto di trasferimento.
Soggetti essenziali di un trasferimento di quote per atto tra vivi sono il socio alienante, l’acquirente futuro socio ed il notaio rogante l'atto pubblico di compravendita oppure autenticante la scrittura privata relativa (l'autentica deve riguardare la firma sia dell'alienante che dell'acquirente), che si occuperà anche del deposito presso il Registro delle Imprese ai fini dell’iscrizione del trasferimento.
Si ritiene comunque utile, e vivamente consigliato, che l'aspirante acquirente di una quota di s.r.l., così come per altre partecipazioni sociali, sia assistito da diverse categorie di professionisti (contabili e finanziari, fiscali e legali) che possano consigliarlo sull'opportunità dell’operazione di acquisizione con adeguate due diligences.
Ad esempio, ad un consulente legale dovrebbe essere demandata l'analisi dei seguenti aspetti relativi alla società la cui quota si intende acquisire: la struttura organizzativa della società, la situazione del capitale ed il patrimonio, i rapporti finanziari ed i contratti in essere, i rapporti con la pubblica amministrazione, i rapporti di lavoro, la proprietà intellettuale ed industriale, il rispetto delle normative settoriali e sulla sicurezza sul lavoro, nonché in materia di privacy.