Società in accomandita semplice liquidazione: definizione
La
liquidazione ha luogo al verificarsi di una delle cause di scioglimento della società in accomandita semplice.
È un
procedimento attraverso il quale il liquidatore procede al pagamento dei debiti
della società e divide tra i soci l'eventuale attivo di liquidazione.
Gli
amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e
presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo
all'ultimo rendiconto.
I
liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e
redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo
stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere
sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.
Avvenuto
lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di
amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i
provvedimenti necessari per la liquidazione.
Se il
contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non
sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più
liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo,
dal presidente del tribunale.
I
liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso
dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci.
È fatto
divieto per i liquidatori di intraprendere nuove operazioni.
I
liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni
sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano
accantonate le somme necessarie per pagarli.
Se i
fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali,
i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle
rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie nei limiti della rispettiva
responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella
stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.
Salvo
il diritto previsto dal secondo comma dell'articolo 2312, comma 2, Codice
Civile nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali
che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far
valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente
alla quota di liquidazione.
I liquidatori possono essere soci o non soci.