Società in accomandita semplice scioglimento: definizione
La liquidazione della società in accomandita semplice ha luogo al verificarsi di una delle seguenti cause di scioglimento:
- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- per la volontà di tutti i soci;
- quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
- per le altre cause previste dal contratto sociale;
- per le cause previste nell'articolo 2308 Codice Civile (provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e in caso di fallimento),
- quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno.
Se
vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma
precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il
compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
L'amministratore
provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.
Verificatasi
una causa di scioglimento della società, i soci
amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari
urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.
I soci
secondo le modalità previste dal contratto sociale o dalle legge provvedono
alla nomina di uno o più liquidatori.
Gli
amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e
presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo
all'ultimo rendiconto.
I
liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e
redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato
attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere sottoscritto
dagli amministratori e dai liquidatori.
I liquidatori possono essere soci o non soci.