Società in accomandita semplice categorie di soci: definizione
Nella società in accomandita semplice devono coesistere due
categorie di soci: i soci accomandati e i soci accomandanti.
I soci
accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome
collettivo.
L'amministrazione
della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari.
I soci
accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o
concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale
per singoli affari.
Il
socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità
illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può
essere escluso a norma dell’articolo 2286 Codice Civile.
I soci
accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli
amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e
pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di
sorveglianza.
In ogni
caso i soci accomandanti hanno diritto di avere comunicazione annuale del
bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne
l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società
Persone fisiche e persone giuridiche.

17/06/2012 21:32:12
vorrei porre una domanda,da una cooperativa di 3 persone,1 di essi è il finanziatore,può ritirarsi entro i sei mesi?