Società in accomandita semplice costituzione: definizione
La società in accomandita semplice deve essere costituita per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
L'atto costitutivo della società oltre a indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti deve indicare:
- il cognome e il nome, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
- la ragione sociale;
- i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
- la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l'oggetto sociale;
- i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
- le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
- le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
- la durata della società;
- il nome dei soci accomandanti e dei soci accomandatari.
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato all'articolo 2259, comma 2, codice civile sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.
L'atto
costitutivo della società con sottoscrizione autenticata dei contraenti o una
copia autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, deve
entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione, a cura degli
amministratori, presso l'ufficio del Registro delle Imprese nella cui
circoscrizione è stabilita la sede sociale.
Se gli
amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma
precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far
condannare gli amministratori ad eseguirlo.
Se la
stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito
anche il notaio.