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VOCI DI CONSULENZA

Argomento: Rapporto di lavoro

Aggiornato al 28/01/2011

Obblighi del lavoratore

CHE COS'È

L’obbligo di fedeltà del lavoratore dipendente è sancito dall'articolo 2105 codice civile, in forza del quale questi è tenuto:

  1. a non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore (cosiddetto divieto di concorrenza);
  2. a non divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa (cosidetto divieto di divulgazione di notizie) o a farne uso in modo da potere arrecare ad essa pregiudizio (cosiddetto divieto di uso pregiudizievole delle notizie).

Il dovere di fedeltà, in ogni caso, non si esaurisce nelle tre specifiche e negative obbligazioni che l'articolo 2105 codice civile pone a carico del lavoratore, ma lo stesso si specifica ulteriormente in un'obbligazione di contenuto positivo che impone al lavoratore un comportamento leale nei confronti del datore di lavoro e l'obbligo di tutelare gli interessi di quest'ultimo (dovendo di conseguenza astenersi da qualsiasi atto che possa arrecare pregiudizio anche solo potenzialmente al datore di lavoro).
In altre parole, l'obbligo di fedeltà si sostanzia nell'obbligo di un leale comportamento del lavoratore verso il datore di lavoro e va collegato con le regole di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 codice civile: il lavoratore, pertanto, deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dall'articolo 2105 codice civile, ma anche da tutti quelli che, per la loro natura e le loro conseguenze appaiono in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa e creano situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa stessa.
Quanto al divieto di concorrenza occorre specificare che l’articolo 2105 codice civile vieta al lavoratore non la normale concorrenza che questi può svolgere una volta fattosi imprenditore nei confronti del precedente datore di lavoro, ma l’illecita concorrenza che il lavoratore stesso, proprio per il fatto di essere ancora in servizio, può svolgere nei confronti del datore di lavoro sfruttando conoscenze tecniche e commerciali acquisite nel corso del rapporto.
Infatti, in tema di obblighi del lavoratore dipendente, al fatto materiale della costituzione, da parte del lavoratore medesimo, di una società per lo svolgimento della stessa attività economica svolta dal datore di lavoro, consegue la violazione del dovere di fedeltà di cui all'articolo 2105 codice civile.
Mentre, è di per sé lecita l'attività imprenditoriale intrapresa dal lavoratore dopo le dimissioni in concorrenza con l'antico datore, sia in ossequio al principio generale della libera iniziativa, sia in quanto le eventuali limitazioni a tale diritto sono rigidamente sottoposte al rispetto delle condizioni tassative di cui all'articolo 2125 codice civile (patto di non concorrenza).
Ne discende come corollario che il lavoratore, nell'ulteriore svolgimento della propria attività lavorativa (sia in proprio che alle dipendenze altrui), e in assenza di un patto ex articolo 2125 codice civile, può utilizzare le esperienze e le cognizioni tecniche acquisite nel precedente impiego, fatta eccezione per quelle che debbono rimanere segrete e riservate.

Avv. Gianluca Grisolia
Ordine degli Avvocati di Macerata
Andreano Studio Legale S.t.P.

COME SI FA

L'obbligo di fedeltà è una condizione che scaturisce dalla stipulazione del contratto di lavoro e che sorge in capo al lavoratore subordinato, il quale deve prendersi cura degli interessi del datore di lavoro, astenendosi da atteggiamenti che possano pregiudicarli.
Cessato il rapporto di lavoro, il divieto viene meno, salva la pattuizione scritta di un divieto (di concorrenza), per non più di cinque anni, purché sia delimitato l'oggetto della concorrenza stessa e sia previsto un corrispettivo congruo a risarcire la limitazione di libertà del soggetto.

CHI

Avvocati, consulenti del lavoro, associazioni di categoria, sindacati.

FAQ

Cosa accade se le parti violano gli obblighi contrattuali?

Come spesso avviene, le parti possono violare gli obblighi contrattuali.
Nel caso in cui sia il lavoratore a contravvenire all'impegno di non concorrenza, l'ex datore di lavoro potrà agire domandando sia la restituzione di tutto quanto già percepito dal lavoratore, sia il risarcimento dei danni causati in concreto dalla violazione.
A fronte di una violazione da parte dell'ex dipendente del patto di non concorrenza che possa determinare un grave e irreparabile pregiudizio al datore di lavoro, quest'ultimo può agire in via d'urgenza per ottenere una pronuncia che inibisca all'ex dipendente di proseguire nella violazione del patto.

In quali casi si può parlare di violazione dell’obbligo di fedeltà?

Appropriazione degli elenchi della clientela da parte di un dipendente in costanza del rapporto di lavoro costituisce violazione dell´obbligo di fedeltà di cui all´articolo 2105 codice civile. 
Costituisce, altresì, violazione dell´obbligo di fedeltà di cui all´articolo 2105 codice civile, il comportamento dei dipendenti di un´impresa che, approfittando in modo fraudolento del libero accesso ad informazioni attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell´impresa stessa, raccolgano una serie di notizie dettagliate con l´intenzione di utilizzarle per avviare un´attività produttiva in diretta concorrenza con quella dell´attuale datore di lavoro. 
Inoltre, avvalersi delle informazioni in possesso dell'ex dipendente di un'impresa concorrente il quale, prima di dimettersi, si sia appropriato dei tabulati contenenti l'elenco dei clienti con i prodotti acquistati ed i prezzi praticati, al fine di contattare, sulla scorta dei dati contenuti nei documenti sottratti, i soggetti indicati negli stessi offrendo loro i medesimi prodotti e praticando loro un ribasso dei prezzi costituisce una fattispecie illecita di concorrenza ai sensi dell'articolo 2598 n. 3 codice civile.
Invece, alla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore è libero di utilizzare come meglio crede l'esperienza e le cognizioni acquisite, sia mettendosi in proprio che lavorando alle dipendenze altrui.

La costituzione di società con lo stesso oggetto sociale del datore di lavoro costituisce violazione dell’obbligo di fedeltà?

Come detto, l'articolo 2105 codice civile sancisce il vincolo di fedeltà che impone al lavoratore di astenersi dal tenere quei comportamenti che “per loro natura e le loro conseguenze appaiano in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa”, ma tale vincolo permane fino al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
In sintesi, la costituzione di società con lo stesso oggetto sociale del datore di lavoro, quale atto solo prodromico rispetto ad un successivo svolgimento di attività, costituisce violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di fedeltà di cui all'articolo 2105 codice civile passibile anche di sanzione disciplinare, ma, comunque, non sufficiente a fondare un'azione del datore di risarcimento del danno subito, implicando, questa, la prova di un danno verificatosi in relazione ad attività concorrenziale svolta prima della risoluzione del rapporto. 
Infatti, una volta risolto il rapporto tra te parti, l'ex prestatore di lavoro, se non vincolato da specifici patti di non concorrenza ex articolo 2125 codice civile resta libero di svolgere attività in proprio, con la conseguenza che non può ritenersi ingiusto il danno derivante da attività concorrenziale. 

Quando, come e perché è utile stipulare un patto di non concorrenza?

Per tutelare gli opposti interessi dell'azienda e dell'ex dipendente si può far ricorso al patto di non concorrenza, disciplinato dall'articolo 2125 codice civile.
Esso è quel contratto mediante il quale il lavoratore si obbliga per un periodo di tempo predeterminato, e a fronte del pagamento di un corrispettivo, a non svolgere attività in proprio o alle dipendenze di altri in concorrenza con il precedente datore di lavoro una volta venuto meno il vincolo di subordinazione.
Per evitare che l'accordo fra datore di lavoro e lavoratore possa giungere ad impedire al lavoratore di esplicare la sua professionalità, l'articolo 2125 codice civile prevede:

  1. limiti di durata all'accordo, al suo oggetto e al suo ambito di applicazione spaziale;
  2. l'obbligatorietà di un corrispettivo a favore del lavoratore a fronte dell'assunzione dell'obbligazione di non facere;
  3. l'obbligo della forma scritta, imposta per la validità del patto.


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