Referendum: definizione
Il diritto di indire un referendum spetta esclusivamente alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) che possono esercitarlo solo in modo congiunto ovvero alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ogniqualvolta queste, elette nei luoghi di lavoro, siano automaticamente subentrate alle RSA.
La legittimazione all’indizione del referendum è limitata a detti soggetti, essenzialmente per favorire la stabilità delle strategie del sindacato, che tende a scongiurare il rischio di contestazioni da parte di lavoratori dissenzienti e contemporaneamente per impedire, nell’interesse del datore di lavoro, l’eccessiva proliferazione di consultazione nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro non può indire un referendum.
Il voto espresso nel referendum, in assenza di previsione legale, si ritiene debba essere segreto.
I sondaggi effettuati dal datore di lavoro per conoscere le opinioni dei lavoratori su materie che siano oggetto di iniziative sindacali, configurano una condotta antisindacale.
Per quanto riguarda l’efficacia del referendum, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti concordano nel considerarlo uno strumento politico, in quanto non vi è dubbio che non è vincolante, infatti, in caso di esito negativo, il referendum non incide sull’efficacia dell’accordo collettivo sottoposto al suo vaglio.
Rag. Bruno Bertocchi
Consulente del Lavoro - Associato
Studio Galaverni Consulenza del Lavoro Amministrativa e Tributaria
Il datore di lavoro deve collaborare per permettere lo svolgimento delle operazioni referendarie mettendo a disposizione i locali dotati degli arredi necessari, di luce elettrica, di riscaldamento, di sorveglianza, eccetera.
In caso di mancata collaborazione, ovvero di ostruzione dell’attività di consultazione da parte del datore di lavoro, vi sarà la repressione della relativa condotta, in quanto antisindacale, e vi sarà pertanto la possibilità per il sindacato di proporre un’azione ai sensi dell’articolo 28 legge 300/1970.
E’ opportuno precisare che la contrattazione collettiva, anche aziendale, può prevedere ulteriori e diverse modalità di svolgimento.
