CHE COS'È?
Assemblea: definizione
La norma di riferimento è lo Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) e precisamente l’articolo 20. Tale articolo definisce il diritto che i lavoratori hanno di riunirsi in assemblea.
La tipologia di attività a cui è esteso il diritto di assemblea è elencato all’articolo 35 della legge 300/1970; nello specifico sono:
La tipologia di attività a cui è esteso il diritto di assemblea è elencato all’articolo 35 della legge 300/1970; nello specifico sono:
- le imprese industriali e commerciali e in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupi più di 15 dipendenti;
- le imprese agricole che occupano più di 5 dipendenti;
- le imprese industriali e commerciali che nell’ambito dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti;
- le imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di 5 dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
- è un diritto che spetta a tutti i dipendenti delle imprese, indipendentemente dall’iscrizione a un sindacato, e costituisce uno strumento di partecipazione diretta ai problemi di interesse sindacale e del lavoro;
- è un diritto sindacale che sancisce il diritto di tutti i lavoratori a riunirsi, nel luogo ove prestano la loro opera, per trattare un ordine del giorno prestabilito e vertente su materie di interesse sindacale e del lavoro;
- l’assemblea si può svolgere al’interno dell’orario di lavoro, ma anche al di fuori del normale orario di lavoro. Nei casi in cui l’attività lavorativa è articolata in turnazioni, l’assemblea è svolta di norma all’inizio o alla fine di ciascun turno in modo tale da garantire la normale prosecuzione dell’attività;
- ogni lavoratore ha diritto a dieci ore annue retribuite per potere partecipare alle assemblee indette nell’unità produttiva alla quale appartiene; è previsto che condizioni di miglior favore possano essere stabilite dalla contrattazione collettiva. Non sono ovviamente retribuite eventuali assemblee tenute al di fuori dell’orario di lavoro; per tali assemblee, essendo al di fuori dell’orario, non vige alcun limite di tempo. Nel caso in cui un lavoratore abbia già usufruito, partecipando alle assemblee, delle dieci ore di cui ha diritto, non può partecipare alle successive assemblee che possono venire indette; se vi partecipasse, nonostante il diniego ricevuto dall’azienda, potrebbe essere sottoposto a procedimento disciplinare per assenza ingiustificata.
Rag. Marco Bosticchi
Consulente del Lavoro
Studio Rosati Consulenti del Lavoro
COME SI FA
La richiesta relativa alla indizione dell’assemblea deve essere
inviata al datore di lavoro nel rispetto dei termini previsti nel CCNL
di riferimento e conterrà il giorno, l’ora di inizio e la durata; verrà
indicato l’ordine del giorno dell’assemblea che consiste
nell’indicazione dei temi che verranno trattati.
All’assemblea possono partecipare membri esterni del sindacato, che possono essere membri di organi direttivi del sindacato ma anche dirigenti di rappresentanze di altre unità produttive, nel qual caso dovrà essere data informativa preventiva al datore di lavoro.
All’assemblea possono partecipare membri esterni del sindacato, che possono essere membri di organi direttivi del sindacato ma anche dirigenti di rappresentanze di altre unità produttive, nel qual caso dovrà essere data informativa preventiva al datore di lavoro.
CHI
Come detto in precedenza l’assemblea è un diritto che spetta a tutti i
lavoratori; vi possono essere assemblee indette per una sola categoria
di dipendenti (esempio reparto, categoria, iscritti ad un determinato
sindacato) nel qual caso vi possono partecipare solo quella tipologia di
lavoratori; mentre vi sono assemblee indette per la generalità dei
lavoratori, nel qual caso vi possono partecipare tutti i lavoratori.
Il datore di lavoro, se non espressamente invitato, non può partecipare all’assemblea.
I locali in cui si svolge l’assemblea verranno definiti di comune accordo (l’articolo 20 della legge 300/1970 nulla dice in merito). In tal senso andranno valutati l’ubicazione dei locali, la loro dimensione in grado di contenere i partecipanti, l' essere in grado di garantire la riservatezza dei temi trattati. Sono pertanto escluse le scelte arbitrarie da parte delle RSU/RSA quanto la possibilità da parte del datore di lavoro di rifiutare i locali idonei.
In mancanza di accordo tra le parti spetterà al Giudice stabilire le effettive modalità di esercizio del diritto di assemblea.
Il datore di lavoro, se non espressamente invitato, non può partecipare all’assemblea.
I locali in cui si svolge l’assemblea verranno definiti di comune accordo (l’articolo 20 della legge 300/1970 nulla dice in merito). In tal senso andranno valutati l’ubicazione dei locali, la loro dimensione in grado di contenere i partecipanti, l' essere in grado di garantire la riservatezza dei temi trattati. Sono pertanto escluse le scelte arbitrarie da parte delle RSU/RSA quanto la possibilità da parte del datore di lavoro di rifiutare i locali idonei.
In mancanza di accordo tra le parti spetterà al Giudice stabilire le effettive modalità di esercizio del diritto di assemblea.