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Fringe benefit: prestiti agevolati

del 08/07/2016
CHE COS'È?

Fringe benefit prestiti agevolati: definizione

La concessione di fringe benefit - letteralmente "benefici marginali", espressione per indicare i "compensi in natura" che il datore di lavoro riconosce ai dipendenti unitamente alla retribuzione in denaro - ha sempre rappresentato per le aziende un modo per fidelizzare e incentivare il proprio personale riconoscendo appunto un bene/servizio.

La concessione di fringe benefit si sostituisce a una erogazione in denaro la cui corresponsione economica avrebbe un impatto più pesante sul costo sostenuto dall’azienda.

Il fringe benefit per eccellenza più utilizzato dalle aziende e più appetibile al dipendente è sempre stato la concessione a uso promiscuo dell’autovettura.
Già da diversi anni, però, si riscontra nelle aziende un certo "fermento” nel proporre ai propri dipendenti un pacchetto che includa diversi benefit tale da risultare il più appetibile possibile. 
Senza entrare nella elencazione dei vari benefit presenti, segnalo uno strumento che è utilizzato pochissimo ma che può risultare molto interessante per entrambe le parti (dipendente e azienda): trattasi dei “prestiti agevolati – contributi e interessi su prestiti/mutui”.

Fringe benefit: prestiti agevolati, ambito di applicazione


La normativa prevista nell’articolo 51 comma 4 lettera b) del T.U.I.R. prevede che: “in caso di concessione di prestiti ai dipendenti, per determinarne il reddito assoggettabile si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolati al Tasso Ufficiale di Riferimento T.U.R. (ora tasso minimo sulle operazioni di rifinanziamento principali) vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato; se il beneficio, sommato ad altri eventuali benefit, risulta inferiore ad euro 258,23 nell’anno, non si genera alcun reddito di lavoro dipendente"

Ora, tenuto conto degli orientamenti espressi nel corso del tempo sia da parte del Ministero delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate e in virtù dalla recente risoluzione, la n. 46 del 28/05/2010 sempre dell’Agenzia delle Entrate (che amplifica e stuzzica la curiosità verso questa forma di benefit) si può riepilogare quanto sotto: 

  • Oltre ai prestiti concessi direttamente dall’azienda o finanziamenti concessi da terzi con cui l’azienda ha stipulato specifiche convenzioni è senza dubbio possibile riconoscere tale Fringe benefit anche in occasione di contratti stipulati direttamente dal dipendente (ad esempio mutuo per l’acquisto dell’abitazione, ma anche cessione del quinto dello stipendio) con istituto/finanziaria scelti autonomamente dal dipendente;
  • Il versamento della quota da parte datoriale deve essere fatto il giorno stesso in cui viene prelevata la rata mutuo/prestito dal conto corrente indicato; è obbligatorio che non ci siano giorni in cui la somma risulti nella disponibilità del dipendente: quindi la valuta di accredito e addebito deve essere coincidente.
  • Il fringe benefit deve essere calcolato al termine di ogni periodo di paga con conguaglio a fine anno o in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. Se tale importo, sommato agli altri benefit, risulta inferiore a 258,23 euro non si determina reddito imponibile ai fini fiscali.
  • Il decreto legislativo 314/1997, relativo all'armonizzazione delle basi imponibili, permette di rendere il benefit esente da prelievo contributivo se presente quanto esposto al punto precedente.

Fringe benefit, prestiti e mutuo: esempio pratico

Per meglio comprendere la portata di quanto esposto sopra si riporta un breve esempio.
Ipotizziamo un dipendente che contrae mutuo di 200.000 euro.
  • a) ex T.U.R. al 31/12/2010 pari all'1% = euro 2.000
  • b) tasso bancario applicato del 5% = euro 10.000
  • c) contributo riconosciuto dall’azienda pari al 3,5% = euro 7.000
Nel corso di ogni periodo di paga e rapportando i valori a mese occorre effettuare la seguente operazione:
(a –b +c)*50%
che determina il seguente risultato:
euro (2.000 – 10.000 + 7.000)* 50% = euro - 500
che è inferiore a euro 258,23 e quindi non rientra nell’imponibile nè fiscale e nè previdenziale.
Alla fine dell’anno occorrerà rifare il conteggio utilizzando ex T.U.R. in vigore al 31/12/AAAA (ad esempio a luglio 2011 = 1,5%) e quindi prevediamo sia 1,5% anche a dicembre 2011 quindi:
  • a) ex T.U.R. 31/12/2011 pari a 1,5% = euro 3.000
  • b) tasso bancario applicato del 5% = euro 10.000
  • c) contributo riconosciuto dall’azienda pari al 3,5%= euro 7.000
applicando l’operazione di cui all’esempio precedente il risultato è sempre 0 e quindi non si ha imponibile né fiscale né previdenziale.
In buona sostanza l’azienda ha erogato un importo pari a 7.000 euro annui senza avere aggravi ulteriori di costo, mentre per il dipendente l’erogazione costituisce un importo “netto”.

Rag. Gian Marco Bosticchi
Consulente del Lavoro
Studio Rosati Consulenti del Lavoro

COME SI FA

Fringe benefit: prestiti agevolati mutuo: come si fa

A sostegno di quanto sopra occorre “produrre” una certa documentazione da tenere agli atti e nello specifico:
  • L’azienda riceve dal dipendente il preventivo relativo al mutuo o prestito rilasciato dall’istituto.
  • L’azienda comunica l’accoglimento della richiesta al dipendente ed invia un'informativa all’istituto di credito nella quale esplicita che si farà carico dell'erogazione di un contributo in conto interessi.
  • L’azienda chiederà al dipendente la consegna del piano di ammortamento del mutuo (consegna obbligatoria affinché l’iter possa perfezionarsi) e il numero di conto corrente su cui verranno addebitate le rate.
  • L’azienda provvede ad accreditare (con valuta coincidente con quella dell’addebito della rata) nel predetto conto corrente il contributo determinato/concesso in conto interessi.
  • Occorre precisare che tale accordo può essere stipulato a tempo indeterminato – quindi per tutta la durata del mutuo/prestito – oppure a durata determinata – ad esempio viene concesso per un anno o per 6 mesi, eccetera - nel qual caso il dipendente potrà beneficiarne o per tutta la durata del contratto di mutuo oppure per un periodo ben delimitato e definito all’interno dell’accordo.
  • Il valore del benefit dovrà, successivamente, essere indicato nel CUD come avviene per gli altri benefit.

CHI
È opportuno rivolgersi a un consulente del lavoro.

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DISCUSSIONI ARCHIVIATE

Dario

14/03/2012 13:00:38

A breve avrò la fortuna che ogni uomo si augura: avere un figlio dalla donna che ama. Sto pertanto cominciando a valutare la possibilità di fare un prestito agevolato in modo da gestire con serenità tutte le spese necessarie. Leggevo un articolo su http://prestiti.supermoney.eu/ che esista la possibilità di richiedere un prestito fino a 5000€ al Fondo di Credito per i Nuovi Nati, per cui mi pare di avere tutti i requisiti necessari. Quello che volevo capire è se le agevolazioni di cui parla in questo articolo, Sig. Bosticchi, sono applicabili anche ai prestiti erogati dal Fondo Nuovi Nati nonostante non sia un vero e proprio istituto di credito.
Grazie in anticipo.

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