Retribuzione alloggio: definizione
L'alloggio rappresenta una delle tipologie di retribuzione in natura che un datore di lavoro può concedere a un proprio dipendente. La concessione gratuita di un alloggio può riguardare sia un alloggio che è di proprietà del datore di lavoro che un alloggio di cui egli è in possesso solo tramite locazione: il valore corrispondente alla rendita catastale dell'unità immobiliare deve essere assoggettato alle ritenute fiscali e ai contributi, dopo la maggiorazione delle spese relative. Il riferimento normativo in materia va individuato nella circolare n. 326 del 1997 del Ministero delle Finanze, in cui si precisa che nel caso in cui al datore di lavoro venga corrisposta da parte del dipendente una somma per la fruizione dell'alloggio, il valore corrispondente alla rendita catastale dell'unità immobiliare deve essere considerato al netto della somma versata dal dipendente. Il valore che si ottiene in questo modo, inoltre, è imponibile a livello fiscale e contributivo solo per il 30% nel caso in cui l'alloggio sia fornito al lavoratore per consentirgli di svolgere le mansioni che gli spettano, come accade con il custode di un'azienda o di una villa.
Come si può concedere un alloggio a mo' di retribuzione?
Il datore di lavoro può concordare con il dipendente che una parte della retribuzione non sia costituita da soldi ma da prestazioni in natura: in tali circostanze si parla di retribuzione in natura, e la concessione di un alloggio è uno dei casi contemplati. Non tutta la retribuzione, però, può essere in natura: vengono garantiti in ogni caso i minimi salariali che sono imposti in base alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. I beni non monetari che il datore di lavoro riconosce al dipendente rappresentano, a parte eccezioni specifiche, una retribuzione imponibile. Per individuare l'imponibilità del benefit è necessario quantificare in via preventiva il valore normale del bene in questione (l'alloggio, in questo caso), in condizioni di libera concorrenza. Per i fabbricati concessi in comodato o in locazione, è necessario distinguere se il bene è strumentale o meno all'adempimento del lavoro (e quindi se non c'è obbligo di dimora).
I datori di lavoro.