Indennità di cassa: definizione
L’indennità di cassa, distinguendo gli elementi che compongono la retribuzione-busta paga in elementi fissi (voci che vengono riconosciute in modo stabile e continuativo al lavoratore, paga base, contingenza, superminimo, scatti di anzianità, eccetera) ed elementi variabili, va annoverata tra i secondi, gli elementi variabili, così definiti proprio perché variano in relazione al periodo retributivo considerato o vengono riconosciuti al verificarsi di determinati eventi; in buona sostanza la corresponsione dell’indennità di cassa è strettamente subordinata all’effettivo svolgimento di prestazioni lavorative che espongano il lavoratore a rischi concreti e determinati come per esempio quelli cui è soggetto l’ addetto a uno sportello bancario che a fine giornata rilevi degli ammanchi di denaro dalla cassa della quale è responsabile.
Dott. Gabriele Arveda
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia
Bartoli & Arveda Associazione Professionale
Solitamente la misura dell’indennità viene calcolata in percentuale (tra il 5% ed il 10%) su tutta la retribuzione (o soltanto su alcuni elementi di essa) ma può anche essere stabilita in cifra fissa mensile; se legata alla retribuzione - o ad alcune sue voci - dovrà essere ricalcolata ad ogni variazione degli elementi che ne costituiscono la base di calcolo.
Una volta convenuta la corresponsione di una indennità di cassa, secondo il dettame contrattuale di riferimento, in caso di ammanchi di denaro (o di altri valori o titoli di credito), l’azienda avrà la possibilità di rivalersi, sempre in base alle previsioni contrattuali, sul lavoratore mediante ritenute sulla retribuzione.
L’importo erogato a titolo di indennità di cassa concorre, seguendo il criterio fiscale dell’onnicomprensività delle somme e valori percepiti dal lavoratore, alla formazione del reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione IRPEF così come previsto dal Tuir (articolo 51), nonché alla formazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali INPS e INAIL; inoltre, trattandosi di una erogazione “non occasionale”, quanto corrisposto rientra nella retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, salvo diversa disposizione del contratto collettivo.