Guida senza patente: definizione
Il Codice della Strada, all’articolo 180 comma 1, prevede una serie di documenti da avere con sé quando si è alla guida di un veicolo.
Sarà necessario essere in possesso della carta di circolazione del veicolo, dell’assicurazione obbligatoria, della patente di guida o dell'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida, nonché di un documento personale di riconoscimento.
Chiunque non ottemperi a questi requisiti, è punito con le varie sanzioni previste dal Codice della Strada. In particolare, nel caso della patente, si incorrerà nelle sanzioni indicate nel seguente paragrafo ("come si fa").
Nel caso in cui la patente non sia nell’immediato possesso del conducente (dimenticanza della stessa in altro luogo), verrà comminata una sanzione di importo compreso tra 39,00 euro (24,00 euro se alla guida di motoveicoli) ed 159,00 euro (94,00 euro se alla guida di motoveicoli).
Verrà inoltre richiesto al conducente sprovvisto del documento di recarsi presso il comando di polizia più vicino, esibendo il documento.
Chiunque non ottemperi questo ordine entro il termine stabilito dall’autorità accertante l’illecito, verrà ulteriormente sanzionato con una pena da 398,00 euro ad 1.596,00 euro.
Se, al contrario, un soggetto guidi autoveicoli o motoveicoli senza aver mai conseguito la patente, o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti, è punito con l’ammenda da 2.257,00 euro (555,00 euro per i conducenti di ciclomotori) a 9.032,00 euro (2.220,00 euro per i conducenti di ciclomotori).
Nel caso in cui si è alla guida di un
ciclomotore nelle condizioni precedentemente esposte, è prevista anche la pena accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.
Nel caso, infine, in cui un soggetto compia lo stesso reato entro 2 anni, è prevista l’ulteriore pena dell’arresto per un anno.
Accertatori della guida senza patente sono le autorità preposte al controllo della circolazione stradale, quindi il Corpo dei Carabinieri ed il Corpo di Polizia.
Contro la sanzione prevista per questo reato è possibile presentare ricorso (qualora ve ne siano i motivi) con cui chiedere l’annullamento del verbale e delle pene accessorie.
È comunque sempre consigliato rivolgersi quanto prima ad un avvocato di fiducia con ottime conoscenze del Codice della Strada o comunque con esperienza nel campo.