Perizie giudiziarie immobili: definizione
Le perizie giudiziarie degli immobili sono necessarie per
fare sì che i giudici abbiano la possibilità di stabilire un prezzo base per
gli immobili stessi; tali perizie sono molto preziose sia perché includono
tutti i dati descrittivi di quel che prendono in considerazione (dalle
condizioni di manutenzione alla planimetria, passando per l’identificazione
catastale) sia perché rilevano le eventuali problematiche identificate. Nelle
perizie deve essere precisato in maniera esplicita, per esempio, se gli immobili
sono dati in affitto, occupati dai proprietari o liberi, e se ci sono problemi
di abusivismo edilizio; eventuali liti giudiziarie in corso e richieste di
condono devono altresì essere prese in considerazione. Per quel che riguarda la
stima dei beni, è indispensabile far riferimento alla situazione del mercato
immobiliare delle zone geografiche in cui si trovano gli immobili.
Chi può visionare la perizia giudiziaria di un immobile?
Una volta conclusa e pronta, la perizia viene messa a disposizione presso lo
studio del professionista che l’ha redatta o presso la cancelleria del
tribunale in modo tale che possa essere consultata da chiunque ne
abbia la necessità. Nel caso in cui l’immobile sia pubblicizzato sul web, non è
da escludere la consultazione online: in tal caso deve essere accompagnata
dall’avviso d’asta e dall’ordinanza di vendita.
1. Le perizie giudiziarie degli immobili sono una garanzia di attendibilità?
In linea teorica sì, ma è sempre indispensabile un po’ di cautela, anche
perché non è detto che tali perizie siano sempre recenti: può accadere,
infatti, che siano datate, vale a dire redatte prima che gli immobili vengano
effettivamente messi all’asta. In tal caso, è chiaro che con il passare degli anni
si può verificare un progressivo deterioramento delle condizioni di
manutenzione (oppure può essere accaduto che i locali siano stati occupati da
abusivi, e così via). Non è detto che i giudici chiedano sempre un aggiornamento
delle perizie, in circostanze del genere: dipende dalla loro
meticolosità, ma anche e soprattutto dalla dotazione finanziaria di cui i
tribunali possono disporre. Inoltre, è bene sapere che, essendo frutto di
valutazioni umane, le perizie possono presentare degli errori o, semplicemente,
essere caratterizzati da dimenticanze: a volte i periti si possono scordare di
prendere informazioni a proposito di eventuali debiti contratti, per esempio.
Non tutti i redattori, dunque, sono scrupolosi allo stesso modo: può essere che
non si accorgano di servitù o vincoli in atto, che non verifichino se esistono
dei contratti di comodato o locazione, eccetera.
2. Come ci si deve comportare nel caso in cui si sia interessati a una vendita immobiliare?
In generale, le vendite immobiliari sono aperte a tutti, e
non ci sono limiti dal punto di vista della partecipazione: chiunque, pertanto,
ha la possibilità di accertare – per tutti gli immobili messi in vendita – la
perizia di stima. I tribunali di solito usano anche i propri siti web per
pubblicare una copia delle perizie, in modo tale che esse possano essere
scaricate. Al di là del prezzo di aggiudicazione, è necessario tenere conto
anche del fondo spese, che per le vendite senza incanto viene comunicato
all’aggiudicatario definitivo dopo la vendita, mentre per le vendite con
incanto è segnalato nell’avviso d’asta. Il fondo spese è necessario per la
copertura di tutte le spese che hanno a che fare con gli oneri fiscali, come
l’onorario del notaio.