Stima di danni: definizione
La stima dei danni riguarda qualsiasi tipo di riduzione di produttività o di valore che viene provocata da un sinistro, da un fatto colposo o da un fatto doloso. Nel caso di un danno dovuto a un avvenimento colposo o doloso, secondo la legge il risarcimento deve provenire da chi ha commesso il fatto; nel caso di un danno dovuto a un sinistro (per esempio un furto, un incendio, una grandinata, e così via), invece, per la copertura dal danno il proprietario è tenuto a fare riferimento a una polizza assicurativa. Lo scopo delle assicurazioni è proprio quello di proteggere rispetto ai rischi connessi a eventi impossibili da prevedere. La stima dei danni permette di distinguere tra il cosiddetto danno emergente, noto anche come danno immediato, e il lucro cessante, cioè il danno futuro, che deve essere conteggiato nell'eventualità in cui dal danno derivi un calo del reddito futuro.
Come avviene la stima di danni provocati da un incendio?
La stima di danni causati da un incendio si rende necessaria per gli incendi che riguardano non solo i fabbricati, ma anche i boschi, le colture arboree e altri contesti. Per quel che concerne i danni da incendio ai fabbricati che sono stati generati in maniera accidentale è necessario provvedere a una stima dell'indennizzo da offrire, che varia a seconda della polizza assicurativa. Al perito spetta il compito di accertare il valore del fabbricato al momento in cui il sinistro si è verificato: tale valore viene determinato in base allo stato di conservazione dell'immobile, al suo grado di vetustà, all'uso, alla quota di deprezzamento rispetto allo stesso immobile quando era nuovo e a tutte le altre cause che possono aver contribuito al deterioramento del fabbricato. L'ammontare della stima dei danni deriva dal costo di riparazione delle parti danneggiate e dal costo di ricostruzione delle parti distrutte. Il calcolo che bisogna fare è una moltiplicazione del costo di ricostruzione per il coefficiente di vetustà: alla cifra che si ricava è necessario sottrarre il valore dei materiali di recupero. L'indennizzo che viene assegnato corrisponde al danno moltiplicato per il coefficiente assicurativo, a cui si sottrae la franchigia, se prevista.
Un perito.