
Con le modifiche all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, il datore può controllare il dipendente se sospetta condotta illecita.
Tra le riforme previste dal Jobs act c’è anche la modifica apportata all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori: il datore di lavoro può controllare la condotta di un dipendente se sospetta un comportamento illecito e lesivo per l’azienda.
In particolare, è lecito creare un falso profilo sui social network per consentire al responsabile delle risorse umane o al capo di spiare l’attività di un dipendente sospettato di sottrarsi alle proprie mansioni professionali.
È invece giudicato illecito verificare le comunicazioni su Skype – sia private che professionali – tenute dal dipendente durante l’orario di lavoro. In questo caso, si compromette la privacy e la segretezza delle comunicazioni sancita dall’art. 15 della costituzione, artt. 616 ss. c.p.
Insomma, se da una parte i social network facilitano il lavoro, come si prospetta sarà con Facebook at work, dall’altra costituiscono motivo di ingiustificata distrazione per il dipendente e uno strumento di controllo per il datore di lavoro.