
Con la legge approvata l’11 maggio 2016, oltre all’introduzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, è stata disciplinata la convivenza di fatto. Per conviventi di fatto si intendono due persone maggiorenni di diverso sesso o dello stesso sesso unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza materiale e morale e non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Elemento costitutivo della convivenza di fatto è dunque la stabile convivenza, requisito accertato con la verifica anagrafica.
La legge attribuisce una serie di diritti ai conviventi di fatto. In particolare in caso di ricovero o malattia vi è un diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali, e in caso di morte del convivente, derivata da fatto illecito di un terzo, è prevista l’applicabilità dei medesimi criteri stabiliti in caso di decesso del coniuge.
Quanto alla casa, il convivente superstite ha diritto a continuare ad abitare la stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni o comunque non oltre i cinque anni. I conviventi possono regolare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con appositi contratti i quali devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata necessariamente autenticata da un avvocato o un notaio.
Il contratto di convivenza può contenere l’indicazione della residenza, le modalità di contribuzione economica dei conviventi e il regime patrimoniale.
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto il contratto deve provvedere entro dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.