La Suprema Corte con la recente sentenza 6855/2015 afferma per la prima volta un principio a dir poco rivoluzionario in tema di assegno di divorzio, stabilendo che quando la convivenza di fatto more uxorio venga a cessare l’ex coniuge non ha più diritto all’assegno divorzile.
Spiega la Corte che la famiglia di fatto, essendo espressione di una scelta libera e consapevole da parte del coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita dei figli, (ciò che dovrebbe escludere una residua solidarietà post matrimoniale con l’ex coniuge), deve essere necessariamente caratterizzata dalla piena assunzione di un rischio, in relazione alle vicende successive alla famiglia di fatto, mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra i conviventi.
In altre parole l’ex coniuge che intraprenda una relazione more uxorio caratterizzata dalla stabilità e da un progetto di vita simile a quello della famiglia tradizionale, deve mettere in conto che in caso di fallimento dell’unione di fatto non potrà più contare sull’assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge.
Tale decisione a mio giudizio conferisce all’unione di fatto un rango e una dignità superiori, parificandola, almeno sotto tale aspetto, al matrimonio. Prima di tale pronuncia del giudice di legittimità infatti, il diritto a percepire l’assegno di divorzio da parte del coniuge oggettivamente non in grado di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, poteva cessare solo nel caso in cui costui passasse a nuove nozze.