OGGI SE NE PARLA

SEPARAZIONE PERSONALE

del 02/08/2010

Assegnazione della casa in caso di divorzio

Assegnazione della casa in caso di divorzio


Ben prima della promulgazione dell’ultima e più importante riforma del diritto di famiglia (Legge 54/2006), la Corte di Cassazione a sezione unite (sent. n.13603/2004) si era pronunciata su di una vicenda che aveva visto protagonisti i genitori di un uomo sposato al quale, unitamente alla nuora, era stato concesso in “comodato a termine indeterminato” (ovverosia senza scadenza) un immobile poi adibito ad abitazione famigliare.



Accadeva infatti che il figlio dei comodanti si separava dalla moglie alla quale il Tribunale affidava i figli ed assegnava in godimento la casa coniugale di proprietà dei suoceri. Venuto meno il vincolo di solidarietà familiare, i suoceri, invocando la facoltà sancita dall’art.1810 del codice civile, chiedevano alla nuora la restituzione immediata dell’immobile.

Il caso, portato infine all’esame della Corte di Cassazione dopo due gradi di giudizio, si concludeva con l’affermazione di un principio decisamente contrastante con ogni precedente. A detta della Suprema Corte, infatti, nell'ipotesi di "concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare" del comodatario, "il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina una concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, 2 comma, c.c.".
In altre parole, secondo la Corte di Cassazione, i suoceri non avevano diritto di ottenere la restituzione dell’immobile dalla nuora, ancorché separata, che, quindi, poteva continuare a goderne sino a quando il provvedimento di assegnazione della casa coniugale fosse stato in vigore.

La decisione destava, a onor del vero, più di una perplessità. In effetti, stando al contenuto della sentenza appena citata, titolare del comodato rimaneva formalmente il figlio non più residente nell’immobile nei cui diritti la moglie subentrava in forza del richiamato principio. Sennonché, così ragionando, il discorso potrebbe estendersi ad ogni ulteriore fattispecie sicché uno sfratto o una disdetta per finita locazione (nell’ipotesi in cui l’immobile fosse stato oggetto di locazione) indirizzati anziché all’assegnatario, al coniuge (e originario contraente) sarebbe rimasta priva di effetti (cfr. Luigi A. Scarano, nota alla sentenza n.13603/2004 in archivio Giuffré). In pratica, l’anteriorità del momento formativo del contratto di comodato rispetto alle vicende successive (richiesta di restituzione, sfratto, ecc.), rendeva non opponibile all’assegnatario il diritto del proprietario di vedersi restituire l’immobile, con evidente pregiudizio del suo diritto di proprietà.

Il comodato senza termine di restituzione (c.d. comodato precario) è pacificamente caratterizzato dalla facoltà, concessa al comodante dal già citato art.1810 c.c., di poter ottenere la restituzione del bene concesso in comodato a semplice richiesta (a differenza di quanto avviene nel comodato a termine, anteriormente allo spirare del quale il comodante non ha diritto di pretendere la restituzione). Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione aveva finito per creare una singola fattispecie nella quale il comodato precario non era configurabile. Tale fattispecie ricorreva ogni qualvolta all’immobile concesso in comodato era attribuita la destinazione funzionale di casa coniugale (per tale dovendosi intendere quel luogo finalizzato all’esclusiva tutela dei figli e del loro interesse a continuare a vivere nell’ambiente domestico, che è il centro degli affetti e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare).

Giungendo quindi a negare la configurabilità del comodato precario di casa familiare, nonostante l’istituto sia stato spesso utilizzato dai genitori di giovani coppie per aiutarli nella difficile gestione dell’economia domestica nei primi anni di matrimonio, la Corte di Cassazione aveva finito per relegare uno strumento di così evidente utilità (anche sociale) a poche residuali ipotesi senza una giustificazione davvero condivisibile. Almeno sino al 7 luglio di quest’anno quando, con una decisione del tutto opposta (n.15986), la Suprema Corte ha ribaltato il principio sino ad oggi vigente, dichiarando che anche in caso di assegnazione ad uno dei coniugi della casa familiare avuta in comodato dai genitori dell’altro, questi ultimi possano esigerne la restituzione se il comodato era stato previsto senza termine.

Si tratta, invero, di una decisione solo apparentemente contraria agli interessi dei minori perché, di fatto, reintroduce la possibilità, per i suoceri di uno o dell’altro coniuge, di prestare aiuto ai bisogni delle neonate famiglie senza dover sopportare il rischio che, in caso di separazione, l’immobile non venga loro restituito sino alla cessazione dell’efficacia del provvedimento di assegnazione.

02/08/2010
Simone Scelsa - Avvocato in Milano

ACCMS Studio Legale


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