
Recentemente la Cassazione Civile ha sancito che permane il diritto a ricevere l’assegno di divorzio anche se chi ne era beneficiario ha ricevuto una cospicua eredità immobiliare. Secondo la Suprema Corte, infatti, l’accertamento del diritto a ricevere l’assegno deve essere effettuato verificando “l’adeguatezza o meno dei mezzi del richiedente alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio” (Cassazione Civile n. 23776 del 14.11.2011).
Nel caso in esame era stato accertato che, nonostante il cospicuo patrimonio immobiliare ricevuto dalla moglie, il marito aveva comunque un reddito di circa il doppio dei quello della coniuge. Di fatto, dunque, il patrimonio ereditato non aveva comportato considerevoli cambiamenti nel reddito della moglie, ma permaneva una sproporzione tra il reddito di quest’ultima e quello del marito.
La Suprema Corte, dunque, evidenzia che può essere richiesta la sospensione dell’assegno solo laddove il miglioramento economico del coniuge destinatario dell’assegno è tale da assicurargli lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.
Diversamente, il semplice acquisto “iure hereditatis” della proprietà di un immobile da parte del coniuge destinatario dell’assegno non è condizione sufficiente a porre fine all’obbligo da parte dell’altro coniuge.
Per ottenere la sospensione dell’assegno è dunque necessario dimostrare che, a seguito del miglioramento economico, il coniuge destinatario dell’assegno è in grado – da solo – di assicurarsi lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Per converso, l’eredità ricevuta dopo il divorzio dal soggetto obbligato al versamento dell’assegno divorzile, in mancanza di un peggioramento della situazione del soggetto beneficiario dell’assegno, non è circostanza idonea a giustificare l’aumento dell’importo corrisposto, concorrendo il relativo incremento patrimoniale a valutare la capacità economica dell’obbligato a pagare l’assegno già in atto (Cassazione Civile 30/5/2007 n. 12687).
Nel caso in esame era stato accertato che, nonostante il cospicuo patrimonio immobiliare ricevuto dalla moglie, il marito aveva comunque un reddito di circa il doppio dei quello della coniuge. Di fatto, dunque, il patrimonio ereditato non aveva comportato considerevoli cambiamenti nel reddito della moglie, ma permaneva una sproporzione tra il reddito di quest’ultima e quello del marito.
La Suprema Corte, dunque, evidenzia che può essere richiesta la sospensione dell’assegno solo laddove il miglioramento economico del coniuge destinatario dell’assegno è tale da assicurargli lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.
Diversamente, il semplice acquisto “iure hereditatis” della proprietà di un immobile da parte del coniuge destinatario dell’assegno non è condizione sufficiente a porre fine all’obbligo da parte dell’altro coniuge.
Per ottenere la sospensione dell’assegno è dunque necessario dimostrare che, a seguito del miglioramento economico, il coniuge destinatario dell’assegno è in grado – da solo – di assicurarsi lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Per converso, l’eredità ricevuta dopo il divorzio dal soggetto obbligato al versamento dell’assegno divorzile, in mancanza di un peggioramento della situazione del soggetto beneficiario dell’assegno, non è circostanza idonea a giustificare l’aumento dell’importo corrisposto, concorrendo il relativo incremento patrimoniale a valutare la capacità economica dell’obbligato a pagare l’assegno già in atto (Cassazione Civile 30/5/2007 n. 12687).
Avv. Monica Mores
Studio Legale Avvocati Mores e Mazzoleni