
La promessa unilaterale scritta con cui il coniuge che deve versare l’assegno all’ex si impegna a non metterne mai in discussione l’importo è nulla e non può essere fatta valere in giudizio. Questa la sostanza della sentenza n. 22505 del 4/11/ 2010 della Corte di Cassazione che ha dato parere negativo a una donna la quale lamentava che il suo ex marito aveva dichiarato in una lettera scritta e firmata di suo pugno che non avrebbe mai messo in discussione “le statuizioni di natura economico patrimoniale” contenute nella sentenza di divorzio. Chiedeva quindi che la missiva valesse a titolo di promessa unilaterale vincolante. Al contrario gli Ermellini hanno ribadito che “l'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, nel consentire in ogni tempo la revisione delle condizioni di divorzio, rende evidente che in tale ambito il giudicato è sempre "rebus sic stantibus", ossia modificabile in caso di successive variazioni di fatto. Da ciò consegue che la promessa unilaterale, contenuta in una missiva scritta firmata, del coniuge di non mettere in discussione l’assegno di divorzio precedentemente convenuto a favore dell’altro coniuge è preclusa dalla nullità per illiceità della causa di un tale tipo di abdicazione, interferente sul diritto indisponibile all'assegno di divorzio, di carattere assistenziale, ed inerente a materia nella quale le decisioni del giudice, collegate anche ad interessi di ordine generale, sono svincolate dal potere dispositivo dei contendenti.”
a cura della Redazione