
Nel calcolo per la quantificazione dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge il valore della casa di proprietà comune di cui gode l’ex partner è pari al costo di locazione. Il principio è stato sancito in merito ad una richiesta di revisione del mantenimento dalla Corte di cassazione (sentenza n. 26197 del 28/12/2010) secondo cui “occorre tener conto della dell’intera consistenza patrimoniale di ciascun coniuge”. Infatti, “nel concetto di reddito sono compresi non solo gli introiti in denaro ma anche le utilità suscettibili di valutazione economica, per cui anche l’uso di una casa di abitazione costituisce utilità valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere di quell’immobile a titolo di locazione”.
a cura della redazione